Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48307 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48307 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:



KDARY Issann nato in Marocco 1’08/03/1974
HDARY Jamal nato in Marocco il 30/10/1965 kiA rc,,60)
ESSABIRI Mohannmed nato in Marocco 1’01/01/1970
ESSABIRI Hicham nato nato in Marocco il 29/12/1978

avverso la sentenza n. 705 in data 30/01/2015 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei
ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/01/2015 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Milano del 21/11/2013, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di:
– Kdary Jannal e Kdary Issann in ordine al reato di cui al capo B) – abusivo
esercizio del credito e dell’attività finanziaria – essendo estinto per intervenuta
prescrizione;
– Essabiri Hicham e Essabiri Mohammed in ordine ai reati di cui ai capi A) associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti di riciclaggio – e B)
essendo estinti per intervenuta prescrizione.

Data Udienza: 26/11/2015

Rideterminava le pene nei confronti dei suddetti appellanti, limitatamente al
residuo capo C) di riciclaggio nei seguenti termini:

per Kdary Jamal e Kdary Issam anni cinque di reclusione ed euro
3.000,00 di multa ciascuno;

per Essabiri Hicham e Essabiri Mohamnned anni quattro di reclusione ed
euro 2.000,00 di ciascuno.

Il procedimento traeva origine da una complessa indagine effettuata dagli
operanti della Guardia di Finanza di Monza che aveva consentito di ricostruire,

composto da soggetti di nazionalità prevalentemente marocchina, la cui
specializzazione consisteva nel riciclaggio di valuta provento di attività illecita di
traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo hashish proveniente da
Marocco e Spagna e destinato al mercato clandestino dell’intera Italia del Nord.
L’organizzazione emersa dalle indagini aveva struttura verticistica e fondava le
sue radici in Marocco, paese, per un verso, produttore dello stupefacente e, per
altro verso, meta finale del danaro trasferito dal sodalizio.
Dall’osservazione dei diversi canali utilizzati dall’organizzazione per trasferire
capitali ingentissimi oltre i confini dello Stato scaturiva la condanna per il reato di
cui al capo C), secondo l’imputazione contestata (anche) ai fratelli Kdari e
Essabiri, ritenuti responsabili, in concorso con altri, senza essere concorsi nel
reato presupposto, di aver effettuato operazioni idonee ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa del profitto del delitto di illecita
importazione e commercio di sostanza stupefacente; in particolare:
– i Kdari, presso il loro negozio di cali center in Novara, su disposizioni di Rbigat
Khalid, operante in Marocco, avevano ricevuto da connazionali le richieste di
compensazione in Marocco e le avevano trasmesse via fax e telefono allo stesso
Rbigat (condotta che i giudici di merito avevano accertato limitatamente a due
episodi, in data 12/07/2006 – allorchè Kdary Jannal aveva trasportato una
somma non meglio identificata in Marocco, fungendo da corriere ed arrivando a
Tangeri il 13/07/2006, somma a lui consegnata in parte da Essabiri Mohamed ed in data 20/07/2006 – allorchè lo stesso Kdary Jannal aveva ricevuto a Milano
da persona sconosciuta la somma di euro 251.000);
– gli Essabiri in diverse occasioni avevano ritirato somme da trafficanti di droga.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:
– Kdary Jamal sulla base dell’unico motivo della violazione dell’art.606 comma 1,
lett.e) cod. proc. pen. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,

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con estrema precisione, l’organigramma di un articolato sodalizio criminale,

con riferimento: a) all’accertata insussistenza di un requisito fondamentale del
reato di riciclaggio in oggetto ovvero il mancato concorso nel reato presupposto,
b) al diniego delle circostanze attenuanti;
Kdary Yssam sulla base dello stesso motivo del fratello Jannal oltre che di quello
relativo alla lamentata violazione dell’art.606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (nella specie,
art.62 bis cod. pen.);
il difensore di fiducia di Essabiri Mohammed e di Essabiri Hicham sulla base

all’art.648 bis cod. pen. nonché del vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione sull’accertamento di responsabilità, eccependo il ruolo
marginale nella vicenda in questione e la carenza del dato probatorio.

Con separata ordinanza la Corte, rilevata la tardività dell’avviso di udienza
all’imputato Kdary Jannal, difeso d’ufficio, ha disposta la separazione del relativo
processo, con rinvio a nuovo ruolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi di Kdary Yssann, Essabiri Mohammed e Essabiri Hicham sono
inammissibili.

2.

Kdary Yssam censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio

motivazionale, con riferimento all’accertamento del mancato concorso nel reato
presupposto al riciclaggio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche,
deducendo anche la erronea applicazione dell’art. 62 bis del codice penale).
Trattasi di mera ripetizione dei motivi di appello, ai quali la corte territoriale ha
fornito adeguata motivazione, non confutata dal ricorrente.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto
di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del
8 maggio 2009, rv 244181). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di
una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la
pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può
essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla

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dell’unico motivo della erronea applicazione della legge penale in relazione

corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi
dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass.
Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).
Nel caso di specie l’imputato aveva già sostenuto in appello l’insussistenza del
reato di riciclaggio in ragione del ritenuto concorso de4lb stessiD nel reato
presupposto, identificato dalla difesa nell’associazione a delinquere.
La corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la censura sulla base del

internazionale di stupefacenti di cui il denaro era il provento, reato non
contestato e che non costituiva lo scopo dell’associazione, ampiamente
argomentando a riguardo (par. c 2.1 — pagg. 52 e 53 ), con tesi non confutate
dal ricorrente.

Lo stesso dicasi per il diniego delle attenuanti.
Va ricordato a riguardo che ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche
un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato
ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 – Rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nell’intensità del dolo
protratto per molto tempo, nelle modalità dell’azione, nell’articolata
organizzazione dell’attività delinquenziale oltre che nel comportamento
processuale senz’altro non collaborativo, con conseguente giudizio di disvalore
sulle personalità del ricorrente (pag.55).
Il giudice di merito ha quindi spiegato e giustificato l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e
delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772
del 11.01.1994 – dep. 31.3.1994 – rv 196880); al contrario il ricorrente non ha
censurato il ragionamento della corte con l’indicazione dei profili di meritevolezza
che avrebbero determinato un errore nella motivazione, limitandosi ad insistere
nella richiesta già disattesa dal tribunale.

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decisivo rilievo secondo cui il delitto presupposto doveva individuarsi nel traffico

3. Il ricorso di Essabiri Mohammed e Essabiri Hicham è aspecifico, consistendo in
argomentazioni generiche tese a sostenere: a) “la marginalità del ruolo svolto,
tanto trascurabile dal punto di vista penale da rendere il loro coinvolgimento nel
procedimento una pacifica forzatura commessa dalla Procura, fatta propria dal
Tribunale e poi persino dal Collegio di secondo grado”, b) l’illogicità della
motivazione “non essendo la stessa supportata da alcuna prova logica”.
La confutazione del ragionamento della corte territoriale è assertiva, a tratti

del tribunale del riesame nonché alla sintesi di una conversazione telefonica
intercettata (quella dell’11/07/2006), la cui trascrizione non è stata allegata né
riportata nel ricorso.
Risulta invece che la corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi a
disposizione, ha fornito una corretta interpretazione di essi, ha dato esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti, ha esattamente applicato le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre: si richiama a tal fine
l’esaustiva trattazione di cui alle pagine da 56 a 69 della sentenza impugnata,
relativa ai fratelli Essabiri ed alla consapevole attività di raccolta finalizzata al
riciclaggio del denaro, iniziata con i fratelli Kdari e con essi proseguita.
(v. ex multis Cass. Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Rv.
203428).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi di Kdary Issam, Essabiri
Mohammed, Essabiri Hicham devono essere dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei suddetti ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta
equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Kdary Issam, Essabiri Mohamrned, Essabiri
Hicham che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Cons . gliere estensore

Il Presidente

confusa, facendosi riferimento a stralci di motivazione dei provvedimenti del gip,

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