Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48306 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48306 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIKA KALED N. IL 18/02/1987
ZARBOUT KARIM N. IL 03/08/1987
avverso la sentenza n. 5193/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

15164/13 RG

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal GUP di GENOVA in data 7.12.12 per reati di resistenza e
lesioni (fatti del 25.1.2010), ricorrono gli imputati SIKA KALED
e ZARBOUT KARIM, deducendo con autonomi atti di ricorso vizi di
2. I ricorsi sono inammissibili, perché i relativi motivi sono
generici e diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 alla Cassa
delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.13

motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

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