Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48305 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48305 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

STEFANELLI Tony nato a Milano il giorno 25/02/1981
SPERA Pietro nato a Bari il 18.10.1979

avverso la sentenza n. 1278 in data 13.02.2014 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo per Spera
l’inammissibilità del ricorso e per Stefanelli il rigetto.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 13.02.2014 la Corte di Appello di Milano confermava la
sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Como il
19.03.2013 di condanna di Spera Piero e Stefanelli Tony – previo riconoscimento
di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, per lo Spera, anche alla
recidiva – alla pena, ciascuno, di anni quattro di reclusione ed euro 1.200 di
multa perché ritenuti responsabile del reato di rapina aggravata in concorso ai
danni della Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Cantù.
Evidenziava la corte territoriale che la responsabilità dello Stefanelli era stata
correttamente affermata sulla base di riscontri telefonici effettuati su una carta
SIM inserita in un cellulare, oggetto di sequestro, che costui aveva utilizzato per

Data Udienza: 26/11/2015

contattare i complici, prima e dopo la rapina, agganciando le celle di Cantù,
località in cui nessuno degli interlocutori risiedeva né aveva ragione di trovarsi;
elencava inoltre vari indizi già indicati nella sentenza di primo grado che
confermavano l’assunto accusatorio (una conversazione del complice Albello nel
corso della quale si faceva riferimento a Tony percepito come correo nel reato;
un commento delle figlie dell’Albello sulla pubblicazione di foto dello Stefanelli e
dello Spera e del timore che fossero collegati alla rapina di Cantù; il
coinvolgimento dei medesimi quattro rapinatori in una rapina del 16.2.2011 a

simile per tipo e colore a quello indossato da uno degli autori di altra rapina,
commessa il 4.2.2011)
Quanto alla responsabilità dello Spera, riconosciuto da un impiegato come l’uomo
che era entrato in banca due ore prima della rapina, chiedendo informazioni del
tutto pretestuose, all’evidente scopo di effettuare un sopralluogo, la corte
territoriale riportava i dati relativi ai contatti telefonici di quello stesso giorno con
lo Stefanelli ed il complice Gatta.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di
fiducia degli imputati.
Per lo Stefanelli ha eccepito:
– la mancanza ed illogicità della motivazione ex art.606 comma 1 lett. e)
cod. proc. pen. con riguardo ai fatti accertati nelle sentenza emessa dal
giudice di primo grado e con riguardo alle risultanze probatorie del
verbale di sequestro del cellulare del 16.02.2011 del Carabinieri di
Merate; il travisamento della prova e la manifesta difformità tra le
risultanze probatorie documentali e le conseguenze che il giudice di
merito aveva tratto in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi
del reato; l’omessa pronuncia su alcuni punti del gravame;
la violazione ed erronea applicazione della legge con riguardo all’art.192
cod. pen. per l’insussistenza di indizi di colpevolezza gravi, precisi e
concordanti.
Il secondo motivo è altresì comune allo Spera, in relazione al quadro probatorio
a lui riferito; quest’ultimo ha lamentato inoltre la violazione dell’art.114 cod. pen.
a causa dell’ingiustificato diniego del riconoscimento del ruolo di minima
importanza nella esecuzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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Marcignago con arresto in flagranza; il ritrovamento nell’auto di un giubbotto

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Entrambi i ricorsi infatti contengono censure di merito sotto il profilo della
mancanza e della illogicità della motivazione, vizi riconnpresi nella previsione
dell’art.606 lett. e) del codice di rito.
In relazione ai suddetti aspetti di censura della motivazione della sentenza
(comuni appunto ai ricorsi qui in esame) è opportuno richiamare alcuni principi di

In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.,
comma 1, lett. e), nell’apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice
di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi: 1) abbiano esaminato tutti
gli elementi a loro disposizione; 2) abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi; 3) abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
4) abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune
esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove nello
sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate
conclusioni a preferenza di altre (ex nnultis Cass. Sez. U, sent. n. 930 del
13/12/1995, dep. 29/01/1996, Rv. 203428; Sez. 6, sent. n. 863 del
10/03/1999, Rv. 212997; di recente, sez. 1, sent. n. 6128 del 07/11/2013 dep. 10/02/2014 – Rv. 259170). Dall’affermazione di questi principi, ormai
costanti nel panorama giurisprudenziale, discende che:
– esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del
provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è
riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di
legittimità solo la verifica dell’iter argomentativo di tale giudice, accertando se
quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno
condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354);
– la specificità della disposizione di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali
concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all’art. 606
cod. proc. pen., lett. c (l’espediente non è consentito sia per i ristretti limiti nei
quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle
violazioni di norme processuali – considerate solo se stabilite “a pena di nullità, di
inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza” – sia perché la puntuale
indicazione contenuta nella lett. e, riferita al “testo del provvedimento

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carattere generale alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte.

impugnato”, collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio
motivazionale);
– non può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell’omessa motivazione il
mancato riferimento a dati probatori acquisiti (se è vero che tale vizio è
ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della
sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento
fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all’analisi del giudice, il
concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere

un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non
posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto
superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro
delle prove acquisite (ritenere il vizio di motivazione per l’omessa menzione di un
tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di
decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori
disponibili; per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe
valutare la portata dell’elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio
acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti
riservati al giudice di merito – Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11/11/1998, dep.
22/12/1998, Rv. 212053);
– in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in
considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che
egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo; né l’ipotizzabilità di una diversa valutazione
delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile
in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, sent. n. 7588 del 06/05/1999, dep.
11/06/1999, Rv. 213630).
In sintesi – e secondo la giurisprudenza più recente – ricorre il vizio della
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della
sentenza se la stessa risulti inadeguata, nel senso di non consentire l’agevole
riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in
relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua
intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull’affidabilità dell’esito
decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle
prospettazioni formulate dalle parti (Cass. sez. 6, sent. n.7651 del 14/01/2010
Rv. 247229).

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ogni omissione concernente l’analisi di determinati elementi probatori); invero,

3. La lettura dei motivi di entrambi i ricorsi alla luce dei suesposti criteri
ermeneutici dell’art.606 lett. e) del codice di rito evidenzia l’insussistenza di vizi
motivazionali rilevanti in sede di legittimità.
3.1 Lo Stefanelli lamenta infatti l’attribuzione in uso della scheda SIM inserita nel
cellulare sequestrato il 16/02/2011 – all’interno della Mercedes che egli stava
utilizzando – con la quale furono contattati i complici, agganciando le celle
telefoniche di Cantù.

delle cifre di individuazione del numero della carta nel verbale di sequestro,
proponendo soluzioni alternative (l’insussistenza di un errore di trascrizione); fa
altresì riferimento al contenuto di detto verbale (peraltro non allegato al ricorso
né in esso trascritto) anziché al testo della sentenza.
La rilettura della risultanze processuali, estrapolate dal contesto del quadro
probatorio delineato dal giudice di merito, costituisce così mera ipotesi valutativa
che non inficia il giudizio di responsabilità, del tutto coerente sul piano logico: si
rinvia a tal fine al paragrafo relativo allo Stefanelli basato sull’esame dei contatti
telefonici emergenti dai tabulati acquisiti (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).
D’altra parte il ricorrente non ravvisa specifiche incongruenze nel ragionamento
della corte di appello ma una pretesa “manifesta contraddittorietà” tra le due
sentenze di merito, senza considerare che – a fronte di uno specifico motivo di
impugnazione – la corte milanese ha fornito una spiegazione del tutto plausibile
delle ragioni della diversità del numero di telefono della SIM sequestrata rispetto
a quello trascritto nel verbale di sequestro, integrando sul punto la conforme
decisione del tribunale.
Con il secondo motivo di ricorso lo Stefanelli eccepisce la violazione dell’art.192
cod. proc. pen. ritenendo insussistenti a suo carico gli indizi di colpevolezza
gravi, precisi e concordanti, anche in questo caso senza considerare un preciso
snodo del percorso motivazionale: l’accertamento di responsabilità non è stato
desunto da indizi ma dalla prova costituita dai tabulati telefonici, alla quale
“vanno aggiunti gli indizi già evidenziati nella sentenza” (di primo grado), di
tenore univoco (pag. 4, ultimo periodo del primo capoverso).
3.2 Anche lo Spera si limita a contestare la ricostruzione dei fatti effettuata in
sede di merito, ritenendo che si tratti di “forzature interpretative”, senza
evidenziare in quali punti del percorso motivazionale le regole della logica
sarebbero state violate.
La corte territoriale, sulla base di circostanziate dichiarazioni testimoniali, ha
accertato la presenza dello Spera all’interno della banca prima della rapina ed ha

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L’imputato ripropone a riguardo la questione relativa alla diversità di una sola

individuato il ruolo che egli ebbe nella rapina (“un sopralluogo…per controllare la
situazione, verificando la disposizione dei dipendenti o altre variabili circostanze
di fatto”), con argomentazioni anche in questo caso logiche e coerenti (pagg. 4 e
5 della sentenza impugnata).
La tesi del ricorrente secondo cui “non è dato comprendere quale ruolo abbia
avuto nella commissione della rapina di Cantù e quale contributo abbia
concretamente fornito ai tre rapinatori” è pertanto contraddetta dal testo della
sentenza stessa, nel quale – come sopra evidenziato – è ben delineato il

Il motivo relativo al diniego dell’attenuante di cui all’art.114 cod. pen. è
generico, concretandosi in un’apodittica censura sul punto (“appare del tutto
ingiustificata…”), a fronte – anche in questo caso – di una motivazione plausibile
sul piano logico (pag. 5: “il ruolo di chi controlla la situazione dove si dovrà
svolgere il reato è importante e determinante nell’organizzazione della rapina; al
punto che in seguito al sopralluogo egli può anche indurre gli altri a non
commettere il reato per l’accertamento di circostanze inidonee o pericolose
apparse improvvisamente”).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati
inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

supporto materiale all’azione dei complici.

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