Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48304 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48304 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CALABRIA Davide nato a Milano 1’08/09/1976
avverso la sentenza n. 617 in data 29.01.2013 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29.01.2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa il 30/04/2008 dal Tribunale di Milano nei confronti
di Calabria Davide – appellata dal P.G. e dall’imputata – escludeva la non
contestata recidiva e confermava la condanna alla pena di due anni di reclusione
ed euro 600 di multa per il reato di tentata rapina all’interno di un distributore di
benzina in Milano.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
sulla base di due motivi:
– violazione dell’art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione alla mancata
notizia dell’appello incidentale del P.G. in violazione dell’art.584 cod. proc. pen;

Data Udienza: 26/11/2015

- violazione dell’art.606 lett. e) per mancanza e assoluta illogicità e
contraddittorietà della motivazione in punto di determinazione della pena nonché
violazione dell’art.606 lett. b) in relazione ai criteri di cui agli artt. 69 e 133 cod.
pen. con riferimento alla conferma della pena nonostante l’accoglimento del
motivo di appello dell’imputato sulla recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce che la Procura Generale aveva
impugnato la sentenza del tribunale chiedendo l’aggravamento della pena e che
tale appello incidentale non era stato mai comunicato all’imputato, con
conseguente nullità dell’impugnazione.
Ha stabilito la Suprema Corte a riguardo, con argomentazioni condivisibili, che
l’omessa notificazione all’imputato dell’appello incidentale del P.M. non rende
inammissibile quest’ultimo né determina la nullità della sentenza di appello, in
quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell’imputato
medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell’atto della parte pubblica
attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado (Cass. sez.
6, sent. n. 24184 del 25/03/2003 — dep. 04/06/2003 — Rv. 225568).
L’appello del P.G. era pertanto valido ed efficace, come tale idoneo ad incidere
sul trattamento sanzionatorio ed a giustificare l’inasprimento della pena, in
accoglimento del relativo motivo d’impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ritiene incongrua ed illogica la motivazione
nella parte in cui, pur escludendo la recidiva riconosciuta dal primo giudice, abbia
confermato la pena inflitta dal tribunale.
In realtà la motivazione sul punto non solo è presente ma risulta altresì
coerente, avendo la corte territoriale valutato l’appello del P.G. e ritenuto di
dover confermare la pena inflitta in primo grado “considerate la gravità del fatto
commesso, con serio pericolo per l’incolumità della vittima, e la personalità
dell’imputato, già gravato da un precedente specifico”.
Il ragionamento della corte territoriale non è stato oggetto di censura, con la
conseguenza che il motivo deve ritenersi aspecifico e quindi inammissibile.

3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile.

2

1. Il ricorso è inammissibile.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2016

i

Il Consigliere estensore
Luigi g`ostinacchio

11,02,3x_e)

Il Presidente

D. Franco :, ndanese

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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