Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48304 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48304 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADOSAVLJEVIC MARKO N. IL 18/04/1984
avverso la sentenza n. 3299/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013


15122/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO in

data 26.2.2013, di conferma della condanna ai sensi dell’ar. 47
l’imputato MARKO RADOSAVLJEVIC personalmente, con motivo di
violazione dell’art. 606 lett. B e E c.p.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo ripropone un tema in fatto prospettato già alla Corte
distrettuale e da questa fatto oggetto di specifica motivazione,
senza alcun confronto specifico (e nei limiti indicati dalla
lettera E dell’art. 606.1) con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata (confronto, invece, doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la
sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez.

6, sent. 20377 dell’11.3-

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

ter.8 OP e 385 c.p. (fatto del 22.3.07), ricorre per cassazione

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