Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48301 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48301 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
FUSCO FRANCESCO n. il 02/11/1972
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di CALTANISSETTA
del 04/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste; sentito il difensore, avv. Giuseppe Fiorenza,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

Ritenuto in fatto

2.Deduce il ricorrente il vizio di violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 648 cod.
Pen., rilevando, in sostanza, con il richiamo ad alcuni arresti giurisprudenziali, che la falsità di
un documento assicurativo non possa assumere la valenza di reato presupposto del delitto di
ricettazione, trattandosi di falsità in scrittura privata penalmente rilevante solo a condizione
della sua utilizzazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
Erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che nel caso in esame possa configurarsi il
delitto di ricettazione in relazione al possesso, da parte dell’imputato, di un contratto e di un
certificato d’assicurazione contraffatti, perché tale valutazione si fonda su una non corretta
interpretazione della fattispecie. La norma dell’art. 485 c.p. prevede infatti che per la
sussistenza del delitto di falsità in scrittura privata non sia sufficiente la contraffazione della
“scrittura”, ma occorre che l’autore della falsità o altra persona ne faccia uso, come emerge
dall’espressione normativa: “… è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia
uso ” La condotta dell’imputato, che aveva esibito sul parabrezza della propria
autovettura il certificato d’assicurazione contraffatto per far apparire adempiuto l’obbligo
d’assicurazione per la responsabilità civile degli automobilisti, è, quindi, quella tipica prevista
dagli artt. 485 e 489 c.p. anche se l’autore della falsità possa essere persona diversa. Né può
diversamente ritenersi nel caso di specie, in ragione della circostanza che lo stesso supporto
cartaceo del contrassegno assicurativo su cui l’imputato aveva annotato le proprie generalità e
i dati identificativi della propria autovettura fosse stato contraffatto, in quanto certamente non
proveniente dalla Compagnia di Assicurazioni interessata (mancavano gli ologrammi
antifalsificazione e risulta che il contrassegno fosse stato formato mediante scannerizzazione).
Il reato di falsità in scrittura privata ha infatti ad oggetto un documento contenente un atto
giuridico o un contratto astrattamente produttivo di conseguenze giuridiche. Il modulo
prestampato è quindi solo una riproduzione, più o meno fedele, del prestampato normalmente
usato per la stipulazione dei contratti di assicurazione per la R.C.A. dalle società di
assicurazione; tale riproduzione, non avendo alcuna efficacia giuridica, perché improduttiva
della nascita, dell’esercizio o dell’estinzione di diritti soggettivi ovvero di obbligazioni, non
rientra tra le scritture private indicate nell’art. 485 c.p.. Solo con l’apposizione del nome e delle
generalità, nonché dei dati dell’autovettura dell’apparente contraente la riproduzione assume la
veste di una scrittura privata astrattamente idonea a far sorgere obbligazioni reciproche a
carico dei contraenti. Diverso sarebbe il caso se il documento, ancorché contraffatto,
provenisse da altri reati, come avviene quando i moduli dei contratti di assicurazione e dei
relativi certificati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita. In tali casi,
infatti, sussistendo il reato presupposto, la cessione del modulo del contratto,
indipendentemente dalla successiva o contestuale contraffazione, mediante l’indicazione del
nome e delle generalità dell’apparente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui all’art.
648 c.p.(su tali principi, Sez. 2, Sentenza n. 16566 del 17/03/2009, Stasino, dove ampi
richiami di giurisprudenza)
non
fa
E
l’imputazione
ex
art.
648
cod.
pen.
poiché
alcun riferimento a reati presupposti diversi da quello di falsità in scrittura privata, si impone
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

1.Ha proposto ricorso per cassazione Fusco Francesco, per mezzo del proprio difensore,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 4.4.2013, che confermò la
sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Gela il 25.5.2010 per il
reato di ricettazione di un contrassegno assicurativo e del relativo contratto, entrambi
falsificati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA