Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48299 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48299 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
TAMMA DOMENICO n. il 06/02/1988
avverso la SENTENZA del Gup del Tribunale di Venezia
del 14/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Maria Giuseppina Fodaroni che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. Francesco Bracciani,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

1.Con sentenza del 14/10/2013, il Gip del Tribunale di Venezia condannava Tamma Domenico
alla pena di € 400 di ammenda per il reato di cui all’art. 712 cod. pen. Proponeva appello il
difensore dell’imputato, ma l’impugnazione veniva trasmessa a questa Corte, trattandosi di
sentenza non soggetta ad appello in considerazione della natura della pena applicata.
2. Tanto premesso, va però rilevato che l’avv. Lorenzo Scaramuzzi, estensore
dell’impugnazione non è abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Essendo stata
proposta da avvocato non Cassazionista, l’impugnazione, in quanto correttamente qualificabile
come ricorso per cassazione, va pertanto dichiarata inammissibile, poiché la violazione dell’art.
613 cod. proc. pen è ravvisabile anche nei casi di conversione dell’appello in ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 568 cod. proc. Pen. .
2.1.La conversione si realizza infatti sulla base di criteri oggettivi e in presenza dei requisiti
formali e sostanziali dell’atto di impugnazione effettivamente proponibile, con la conseguenza
che rimangono addossati al difensore (e, per esso, alla parte) gli eventuali effetti
pregiudizievoli dell’erroneo ricorso ad un rimedio impugnatorio non consentito (o, peggio,
della sua consapevole e strumentale utilizzazione).
2.2. D’altra parte, se l’istituto della conversione in materia processuale si atteggia quale
ulteriore espressione dei principi della conservazione degli atti e del “favor impugnationis”,
esso tuttavia non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di
ciascun mezzo di gravame. Ad opinare diversamente, si consentirebbe una sostanziale
elusione dell’art. 613 citato, con il surrettizio ampliamento della legittimazione processuale del
difensore non abilitato (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2943 del 08/11/1994
Zangarini).
Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di
colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così 10 in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2015.
Il PresidI nte
Il cosiaUer& relatore
,
,

In fatto e in diritto

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