Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48297 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48297 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DE ROSA ROBERTO
DI ROSA ANGELA

n. il 03/09/1968
n. il 20/02/1972

avverso la SENTENZA della Corte di Appello di CAMPOBASSO
del 10/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.La Corte di merito ricorda che i due ricorrenti erano stati riconosciuti senza incertezze dalla
persona offesa, La Peccerella Giovanni Battista, e dal teste Orazio Pennucci , e quanto alle perplessità
relative all’indicazione, da parte del primo, dello strettissimo rapporto di parentela tra gli stessi
ricorrenti, confuta le deduzioni difensive non solo sulla considerazione del notorio precoce
invecchiamento delle donne rom e della facilità del ricorso a mezzi artificiosi per alterare l’età
apparente, ma anche sul rilievo che l’identificazione fu operata tanto dal Pennucci che dal La
Peccerella, soprattutto sulla base dell’esatto ricordo delle fattezze somatiche proprie di ciascuno dei
due ricorrenti. Rilevano inoltre i giudici di appello, che II furgone a bordo del quale erano stati caricati
gli attrezzi agricoli era nella disponibilità di De Rosa Orlando, che aveva riferito di avere prestato il
mezzo al De Rosa Roberto proprio il giorno dei fatti.
1.1.La difesa replica con argomentazioni fortemente caratterizzate da profili di merito, e che
poggiano pressoché esclusivamente sull’asserita inattendibilità dei due testi oculari, ma con
argomentazioni tutt’altro che decisive.
1.2. In particolare, la valutazione difensiva dell’inattendibilità del La Peccerella poggia soltanto sulla
dedotta inverosimiglianza del rapporto di parentela che i ricorrenti avrebbero dichiarato al teste, in
effetti di massima incompatibile con il modesto scarto (per giunta a favore della donna) della
rispettiva età dei due, dovendosi tuttavia osservare che se non è dato verificare la corrispondenza ad
una massima di esperienza del precoce invecchiamento delle donne Rom, né l’artificioso ricorso della
De Rosa Angela a mezzi idonei ad influire sull’apparenza del suo aspetto, non si può negare che in
concreto ella potesse dimostrare un’età diversa e maggiore di quella reale, a differenza del suo
accompagnatore, non essendo comunque di età giovanissima.
1.3. In ogni caso, svincolato dal dato identificativo “relazionale”, il riconoscimento dei due ricorrenti
da parte dello stesso La Peccerella e del Pennucci, è particolarmente contestato dalla difesa con
riferimento ad eventuali incongruenze tra l’effettiva identificazione degli imputati e la descrizione
generica delle rispettive fattezze somatiche, dato, quest’ultimo, fortemente sottolineato invece nella

Ritenuto in fatto
1.Hanno proposto ricorso per cassazione De Rosa Angelo e De Rosa Roberto, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Campobasso del 10/03/2014, che confermò la
sentenza di condanna pronunciata nei confronti di entrambi dal locale Tribunale il
24.9.2010 per il reato di truffa in concorso in danno di La Peccerella Giovanni Battista.
1.1.Secondo l’accusa, i due ricorrenti, entrambi di etnia Rom, avevano ottenuto dalla
persona offesa, titolare della società A.B.S. s.r.I., la cessione di svariati attrezzi
agricoli, presentandosi come gestori di un’inesistente impresa agricola e fornendo in
pagamento un assegno risultato totalmente privo di fondi.
2.Con un unico, articolato motivo, la difesa eccepisce il vizio di “violazione di legge per
travisamento della prova con travisamento del fatto” e la contraddittorietà ed illogicità
della motivazione ex art. 606 lett. e cod. proc. pen., puntando esclusivamente sulla
questione dell’attendibilità del riconoscimento dei due imputati da parte della persona
offesa e del teste Pellucci, quest’ultimo incaricatosi di trasportare la merce oggetto del
reato presso il luogo indicato dagli acquirenti, giunti sul posto con un furgone, sul quale
la merce era stata poi trasbordata
2.1.Le deduzioni difensive contestano, anche sulla base dei verbali di prova allegati al
ricorso, il giudizio di certezza dei riconoscimenti espresso dalla Corte di merito,
rilevando con particolare forza polemica l’assoluta inverosimiglianza del rapporto madre
figlio che i ricorrenti avrebbero indicato al La Peccerella, essendo la donna, tra i due,
addirittura la più giovane d’età. Ma anche il Pennucci, contrariamente a quanto si legge
nella sentenza impugnata, avrebbe in realtà manifestato qualche incertezza
sull’identificazione dei truffatori. Illogica sarebbe anche, in assenza dei doverosi
approfondimenti, la valutazione della rilevanza probatoria della testimonianza di De
Rosa Orlando, che aveva dichiarato di avere prestato a De Rosa Roberto, suo cugino, il
furgone utilizzato per la parte finale del trasporto degli attrezzi agricoli.

inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen. al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti
nella determinazione della causa dì inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così
deciso ‘ Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2015.
Il con
reclatore

sentenza impugnata come indice di attendibilità dei riconoscimenti. Sulla base di quanto risulta dallo
stesso verbale di prova prodotto dalla difesa, del resto, risulta poi che il La Peccerella, oltre ad una
descrizione fisica alquanto puntuale di Angela, ne riferì un’età apparente di 42, 43 anni, non molto
lontana da quella reale di 35 anni all’epoca dei fatti (pag.8) . Quanto al Pennucci, dallo stesso verbale
risulta che egli bensì qualche incertezza sull’abbinamento dei dati identificativi anagrafico e fisico
degli imputati (in particolare di Roberto) , e su alcune circostanze di dettaglio, ma non sul
riconoscimento somatico, avendo comunque il teste indicato esattamente i nomi di entrambi.
1.4..Ricorda comunque la Corte che sulla persona degli imputati convergono anche prove
documentali (come il nr. di codice fiscale fornito da Angela per l’emissione di fattura e l’assegno
rilasciato per il pagamento della merce (pag 1 della sentenza; dal verbale di prova prodotto dalla
difesa risultano anche alcuni documenti commerciali).
1.5.Pacifico è poi che la vicenda vide protagonisti un uomo e una donna, secondo le costanti
indicazioni dei due testi; il riferimento alla “figlia” che compare a pag. 4 del verbale dibattimentale,
sul quale la difesa pure tenta di speculare, corrisponde quindi o ad un refuso verbale del teste o ad
un refuso del trascrittore.
2.Del tutto generiche e immotivate sono infine le perplessità espresse dalla difesa sulla
testimonianza di De Roberto Orlando, che in nessun modo risulta personalmente implicato nei fatti,
non potendo certo essere considerato sospetto il gesto del prestito di un furgone ad un parente.
Anche questa testimonianza conclude pertanto, nelle corrette valutazioni della Corte di merito, il
quadro probatorio a carico dei ricorrenti, in termini che superano il vaglio del ragionevole dubbio.
In conclusione, le argomentazioni difensive finiscono con il riproporre deduzioni di merito già
avanzate davanti ai giudici di appello e respinte nella sentenza impugnata con motivazione esente da
qualunque censura di legittimità; e nella misura in cui il verbale dibattimentale allegato al ricorso non
evidenzia reali errori percettivi della Corte territoriale riconducibili alla previsione di cui all’ultimo
inciso del comma 1, lett. e) cod. proc. pen., anche la sua produzione da parte della difesa finisce per
sollecitare inammissibilmente a questa Corte una rinnovata valutazione di merito delle prove
acquisite al processo.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato

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