Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48295 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48295 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DI MODICA MARIO n. il 23/10/1966
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di TORINO
del 17/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona della dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.In punto di diritto, va osservato che è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale, dal
quale il collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui in tema di ricettazione è
configurabile il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il
rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi alla
semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa che invece
connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza (ex plurimis,
Corte di Cassazione 22/11/2007 Lapertosa; Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009
Nocera).
2. In punto di valutazione della logicità della motivazione della sentenza impugnata (che di là
dagli impropri profili di legittimità dedotti in ricorso costituisce la vera essenza delle deduzioni
difensive) si osserva che le censure del ricorrente sono fortemente connotate da profili di
merito e dalla proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, ma non insidiano in alcun
modo la tenuta logico giuridica della sentenza impugnata, che segnala a fondamento della
conferma del giudizio di responsabilità dell’imputato, una serie di circostanze nel loro
complesso effettivamente assai significative (la vaga indicazione della causale del rilascio del
titolo oltretutto da parte di soggetto incertamente identificato; l’incasso dell’assegno al di fuori
del circuito bancario ecc…),
2.1. Le circostanze del fatto giustificano quindi pienamente, tanto più in un spettro valutativo
allargato, sotto il profilo soggettivo, al dolo eventuale, la conclusione della Corte di merito della
ben maggiore intensità dell’atteggiamento psicologico del ricorrente rispetto a quello richiesto
dalla fattispecie contravvenzionale dell’art. 712 cod. pen.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 alla cassa delle ammende
P.Q. M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e dellasó\.r. irlma dì C 1000 alla cassa delle ammende
Così deciso ig Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2015.

1.Ha proposto ricorso per cassazione, Di Modica Mario, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Torino del 17.2.20141, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi
confronti dal locale Tribunale per il reato di ricettazione di un assegno bancario.
1.1.Secondo l’accusa, il Di Modica aveva impiegato un assegno di provenienza furtiva per
ottenere da un conoscente il versamento della somma di C 500 portata dal titolo.
2.Deduce la difesa il vizio di inosservanza e di erronea applicazione della legge penale,
rilevando in sostanza che l’imputato, con l’indicazione della causale del rilascio del titolo a suo
favore, aveva fornito idonea giustificazione del suo possesso, non essendo decisive in contrario
le circostanze indicate dai giudici di appello come prova del dolo almeno nella forma eventuale

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