Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48294 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48294 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO ANTONIO n. il 206/1958
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di CATANZARO
del 06/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

1.In punto di diritto, è erronea l’affermazione difensiva secondo cui i due capi di
imputazione si riferirebbero ad una stessa condotta attiva, essendo ovvio che la
falsificazione del modulo di carta di identità oggetto di furto in danno di Carino Marcello sia
successiva alla ricezione dello stesso supporto cartaceo, ancora “in bianco” al momento del
furto. Nel caso di specie il possesso del documento è stato quindi preceduto dalla
ricettazione del modulo che, in un successivo momento, l’agente ha contraffatto o concorso
a contraffare. Ci si trova quindi in presenza di due differenti condotte che integrano l’uno e
l’altro reato. (cfr., in termini, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 42737 del 2015). Né osta a tale
ricostruzione l’apparente identità della data del commesso reato con riferimento ad
entrambe le ipotesi delittuose in contestazione, dal momento che l’accusa disegna un arco
temporale piuttosto ampio, all’interno del quale è possibile individuare momenti distinti
nell’articolazione delle varie condotte criminose.
1.1.La diversa scansione temporale delle due condotte di reato, e la loro autonoma
materialità storica, impedisce quindi senz’altro di ritenere, rispetto ai due capi di
imputazione, l’identità del fatto storico come presupposto dell’applicazione del principio di
specialità cfr. ad es., Sez. U, Sentenza n. 1963 del 28/10/2010 Di Lorenzo; cfr., anche
Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5656 del 28/11/2007 Data Deposito: 05/02/2008 , imputato
Orfano GENNARO dove appunto la precisazione che presupposto per delimitare l’ambito di
operatività del principio dì specialità è la convergenza di più norme incriminatrici su uno
stesso fatto).
1.2.Ma anche sul piano giegirí dei principi, deve peraltro escludersi un qualunque rapporto
di specialità tra le due norme incriminatrici dell’art. 648 cod. pen. e dell’art. 497 bis cod.
ben., come opina invece la difesa E’ infatti facilmente rilevabile, nel confronto strutturale
astratto tra le due norme, l’impossibilità di ravvisare una sovrapposizione di elementi
costitutivi differenziati soltanto da un ulteriore elemento di specialità “unilaterale” a favore
dell’una o dell’altra. Diversi sono í beni giuridici protetti; l’interesse ad inibire la circolazione
di cose provenienti da delitto nel caso della ricettazione; l’interesse qualificato alla tutela
della fede pubblica legato al possesso di falsi documenti di identità validi per l’espatrio nel
caso previsto dall’art. 497 bis cod. pen. Ma diverse sono anche le condotte, nella misura in
cui il “possesso” ex art. 648 cod. proc. pen. è qualificato appunto dalla provenienza
delittuosa della res, condizione nient’affatto prevista dall’art. 497 bis cod. pen. come
sostiene la difesa, ma in aperto jg contrasto con il tenore letterale di quest’ultima
disposizione (Su tali principi, cfr., ancora, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5656 del 28/11/2007),

1.Ricorre Pellegrino Antonio, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte
di Appello di Catanzaro del 6.3.2014, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei
suoi confronti dal giudice monocratico del Tribunale di Cosenza per i reati di cui agli artt. 648 e
497 bis cod. pen.
2.Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe ottenuto da tale Paduano Valerlo l’interessamento per
cambiare in banca un assegno circolare intestato a Porco Maria, rappresentandogli che
l’interessata non disponeva di un conto corrente. Una donna presentatasi con le generalità
della Porco pregso l’agenzia di Cosenza della banca Popolare di Bari, accompagnata dal
Paduano, che ben conosceva la direttìke della stessa agenzia, aveva quindi cercato di
incassare il titolo, ma l’operazione era stata bloccata perché era stata accertata la falsa identità
della presentatrice e la contraffazione del documento di riconoscimento dalla stesso esibita in
banca.
2.1.11 Pellegrino, che il Paduano aveva dichiarato dì conoscere con le generalità di Cortese
Antonio, era stato quindi identificato come l’autore della richiesta di negoziazione dell’assegno.
2.2. La Corte di merito ha confermato la valutazione di attendibilità del Paduano, in ragione del
rischio a cui il teste si sarebbe esposto negoziando per proprio conto il titolo presso un’agenzia
bancaria dove era ben conosciuto, della supposta linearità del suo racconto, e dell’assenza di
ragioni di astio nei confronti dell’imputato.
3.La difesa eccepisce anzitutto il concorso apparente tra le due norme incriminatrici di cui agli
artt. 648 e 497 bis cod. pen. tra le quali sussisterebbe un rapporto di specialità; rileva poi che
del tutto illogicamente la Corte di merito avrebbe ribadito il giudizio di attendibilità del
Paduano, senza nemmeno rispondere ai puntuali rilievi formulati al riguardo nell’atto di
appello.
Considerato in diritto

dal momento che un documento di identità può essere originariamente e direttamente
falsificato dal suo possessore.
2.11 ricorso è invece fondato riguardo alla questione dell’attendibilità dell’unica fonte di
prova indicata nelle sentenze di merito a carico del Pellegrino, cioè la testimonianza di
Paduano Valerio. I giudici territoriali affermano che il racconto del teste sarebbe !ideare e
credibile, ma non rispondono in realtà specificamente alle incisive censure formulate al
riguardo dalla difesa nell’atto di appello.
2.1. Non si comprende in effetti, anzitutto, perché mai il Paduano dovesse interessarsi così
attivamente a favore di un soggetto, il Pellegrino, da lui conosciuto tanto superficialmente
da ignorarne la reale identità anagrafica; prima ancora, non si comprende perché mai il
Pellegrino, nel corso dei suoi precedenti rapporti con il Paduano avrebbe dovuto fornirgli
false generalità;
2.2. Non si comprende nemmeno l’assoluta esigenza di un intervento a favore della
sedicente Porco Maria, non essendo certo impossibile “cambiare” un assegno altrui presso
la banca trattaria anche a chi non ;sia titolare di conto corrente proprio;
2.3. Il Pellegrino “compare” nella vicenda solo nelle dichiarazioni del Paduano; è
quest’ultimo che contatta una prima volta la sua “cara amica” funzionaria di banca; è lui
che ritorna presso l’agenzia diretta dall’amica insieme alla sedicente Porco Maria, mai
conosciuta prima;
2.4. L’ipotesi, avanzata dalla difesa, che il Paduano potesse in realtà essere personalmente
implicato nella vicenda, non è quindi affatto implausibile; e, sotto questo profilo, non è
nemmeno logica la svalutazione da parte dei giudici territoriali, del vissuto di
tossicodipendente del Paduano, trattandosi di una condizione che spesso determina un
urgente bisogno di denaro per procurarsi la droga.
3. Assai debole, di fronte ai dubbi e alle perplessità puntualmente avanzate nell’atto di
appello, e rimasti senza risposta, è il suggello apposto dalla Corte di merito al giudizio di
attendibilità del Paduano con la considerazione che lo stesso, essendo persona ben
conosciuta presso la Banca ove era stato “cambiato” l’assegno (in realtà risulta dalla
sentenza di primo grado che il pagamento del titolo era stato subito bloccato), “ben
difficilmente si sarebbe ivi presentato ove fosse stato consapevole dell’illiceità
dell’operazione”; il Paduano poteva infatti avere già programmato di coinvolgere nei fatti il
fantomatico “Cortese” (al quale avrebbe poi attribuito il volto del Pellegrino in sede di
ricognizione fotografica) e in ogni caso la supposta imprudenza poteva essere giustificata
da un urgente bisogno di denaro e dalla ineludibile necessità di riferirsi, per il buon esito
del tentativo di negoziare l’assegno, ad ambienti bancari dove egli potesse contare su
conoscenze personali.
4. In definitiva, sembra che l’attendibilità del Paduano sia stata acriticamente accreditata
dai giudici territoriali sulla base di un’incontrollabile opzione “istintiva”, non certo nel
rispetto delle regole di giudizio che presiedono alla valutazione delle fonti di prova. Il
“parteggiamento” a favore del teste si rivela del resto in termini tanto “subliminali” quanto
eloquenti nell’incomprensibile inciso della sentenza di primo grado in cui il Paduano è
addirittura definito “persona offesa” (forse nei “sentimenti”, perché non si vede in qual
modo egli avrebbe potuto ritenersi personalmente danneggiato in senso “tecnico” dalla
condotta attribuita al Pellegrino).
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere pertanto
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA