Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48293 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48293 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CARBONE MARIO n. il 14.7.1944
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Torino
dell’11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere dr. Antonio Prestipino
Udito il Procuratore Generale in persona della dr.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso
per l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato; sentito il difensore Avv. Francesco
Bracciani, che ha insistito nel ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

1.Ha proposto ricorso per cassazione Carbone Mario, avverso la sehtenza della Corte di
Appello di Torino dell’11.12.2013, che in riforma della sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale per i reati di truffa e ricettazione,
unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. dichiarò prescritto il reato di truffa, eliminando il
corrispondente aumento di pena in continuazione, e confermò il giudizio di
responsabilità per il più grave delitto di ricettazione.
2. Deduce il ricorrente;
1.vizio di violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione
del reato; secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe calcolato il termine
prescrizionale tenendo erroneamente conto della recidiva, in concreto non applicata nei
due gradi di merito.
2.inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei
presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione. Sarebbe mancata in
sentenza un’adeguata indagine sulla sussistenza del reato presupposto, non ipotizzabile
presuntivamente, e sull’elemento psicologico, che in relazione al delitto di cui all’art.
648 non sarebbe peraltro configurabile nei termini del dolo eventuale.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato quanto al primo, assorbente, motivo.
1.E’ vero, infatti, che secondo la disciplina previgente alla L.251/2005, applicabile in
virtù della disposizione transitoria dell’art. 10, il reato di ricettazione, calcolando
l’aumento di pena imputabile alla recidiva e tenendo conto della proroga massima della
metà, si prescriveva in ventidue anni e sei mesi (artt. 157 co 1 nr. 2 co 2 e 160 ult.
Comma Cod. pen. ante Cirielli), sennonché, come bene rileva la difesa, nella specie la
recidiva, pur formalmente contestata, non ha in concreto influito sul trattamento
sanzionatorio, non essendone dipeso alcun aumento di pena; ne consegue che essa non
può influire neanche sul termine prescrizionale. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n.
2090 del 10/01/2012, Nigro secondo cui quando il giudice abbia escluso, anche
implicitamente, la circostanza aggravante facoltativa della recidiva, non ritenendola in
concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato,
la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo
necessario a prescrivere il reato).
1.1. Né potrebbe diversamente ritenersi per il fatto che nel caso di specie i giudici di
merito abbiano comunque considerato i precedenti penali del ricorrente come motivo di
esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta infatti di una valutazione di
per sé ancorata (anche “storicamente”) allo specifico fatto di reato e rientrante nei
criteri direttivi fissati in via generale dall’art. 133 cod. pen. (vedi il comma 2, nr. 2), per
la determinazione della pena; non del giudizio prognostico sulla probabilità di
commissione di nuovi reati, che presiede alla valutazione della rilevanza della recidiva.
2.AI riguardo, è stata efficacemente sottolineata la differenza tra capacità criminale,
espressa da qualunque reato, per il fatto stesso che il soggetto se ne sia reso
responsabile, e la pericolosità criminale, quest’ultima esprimendo non la generica
possibilità di reiterazione di comportamenti criminosi, ma una specifica probabilità di
ricaduta nel reato, alla stregua di una valutazione ulteriore, che considera la capacità
criminale non più soltanto nella dimensione etico – retributiva della pena, ma in una
dimensione prognostico – preventiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9572 del 05/06/1990).
2.1. Del resto, la differenza tra i due piani di valutazione è rivelata anche dall’ovvia
possibilità di considerare i precedenti penali del reo agli effetti dell’art. 133 cod. pen.,
anche in mancanza della contestazione della recidiva.
2.2.In questi termini, l’esclusione della rilevanza della recidiva non può pertanto
ritenersi in linea di principio contraddittoria con l’attribuzione al precedente vissuto
criminale del reo di una diversa importanza ai fini del trattamento sanzionatorio; e non
può quindi ritenersi, con riguardo al caso di specie, l’inconciliabilità dell’esclusione
implicita della rilevanza della recidiva, connessa al mancato aumento di pena ai sensi

Ritenuto in fatto

dell’art. 99 cod. pen., con il rilievo attribuito dai giudici di merito ai precedenti penali del
ricorrente per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. In conclusione, il reato rientrava, secondo la precedente normativa, nella fascia
prescrizionale indicata nell’art. 157 comma 1. Nr. 3 vecchio testo, che prevedeva, per i
reati punibili con pena compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione, il termine di
prescrizione ordinario di dieci anni e prorogato di quindici, e non nella fascia superiore
(art. 157 co 1 nr. 2 vecchio testo cod. pen.)- che sarebbe stata individuabile con la
considerazione della recidiva, non applicata, però, dai giudici di merito. Essendo ormai
interamente scaduto, nel corso del giudizio di merito, in ragione della risalente data di
commissione del fatto, anche il termine prorogato come sopra calcolato, la sentenza
impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015.

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