Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48292 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48292 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DI MERCURIO ANGELA nata a Terrasini il giorno 01/01/1966
avverso la sentenza n. 228 in data 20.01.2014 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Aldo Areddu in sostituzione dell’avv. Andrea
Miceli del foro di Trapani;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20.01.2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la
sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica il
18.05.2012 di condanna di Di Mercurio Angela alla pena — sospesa alle condizioni
di legge — di euro 400,00 di multa, perché ritenuta responsabile del delitto di cui
agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. per aver invaso arbitrariamente l’edificio
pubblico di proprietà dello IACP sito in Custonaci al civico 23 di via Pavia (fatto
commesso sino al 13 ottobre 2009).
Evidenziava in punto di fatto la corte territoriale che il titolare del rapporto di
locazione con lo IACP aveva acconsentito che in data 12.10.2009 la Di Mercurio

Data Udienza: 26/11/2015

occupasse quell’appartamento che egli stava per lasciare definitivamente e che il
giorno successivo l’imputata aveva autodenunciato la propria situazione
occu pativa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata sulla base di un unico motivo, deducendo l’illogicità della sentenza
in quanto viziata sia da violazione di legge per inosservanza dell’art.633 cod.
pen. sia per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

soltanto occupato, su esplicita autorizzazione del legittimo detentore, così come
da quest’ultimo dichiarato nella testimonianza riportata nell’allegato verbale di
udienza dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con un unico motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il
duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, con riferimento
alla valutazione di una prova testimoniale.
Trattasi delle stesse censure mosse alla sentenza di primo grado e disattese dal
giudice di appello con congrua motivazione.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di
quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito,
dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto
non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto
di ricorso (ex rinultis Cass. Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445
del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv.
231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di
appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa
riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere
considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte
d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei
requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent.
n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838; 21/05/2013).

2

Ha affermato a riguardo di non aver invaso l’alloggio popolare ma di averlo

Nel caso di specie — a fronte della doglianza relativa all’insussistenza dei
presupposti per l’applicabilità dell’art.633 cod. pen. — la corte territoriale ha
individuato nell’indubbia e incontestata occupazione sine tittElo dell’immobile
dello IACP gli estremi della condotta sanzionata dalla norma, in conformità
peraltro con il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui integra il
delitto di invasione di edifici la condotta di chi occupa sine titulo un alloggio in
proprietà dell’Istituto autonomo case popolari, anche se con l’acquiescenza di
fatto di detto ente pubblico (Cassazione sez. 2^ sent. n. 40822 del 9/10/2008 –

E’ stato pertanto ritenuto ininfluente quanto dichiarato dal legittimo assegnatario
dell’immobile in relazione all’autorizzazione ad occupare l’immobile in questione,
essendo appunto irrilevante la motivazione dell’occupazione in assenza di un
formale provvedimento di assegnazione (in tal senso anche Cass. sez. 2^ sent.
n. 16957 del 25/03/2009 – dep. 21/04/2009 – Rv. 244058).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

dep. 31/10/2008 – Rv. 242242).

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