Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48292 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48292 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHEMBRI ANASTASIO N. IL 06/12/1964
la sentenza n. 3105/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
34,verso
/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/09/2013
14939/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA in
data2941213, che confermava la sua condanna per i delitti di
cassazione personalmente l’imputato ANASTASIO SCHEMBRI, con unico
motivo di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013
evasione e resistenza consumati il 21.5.2011, ricorre per