Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48291 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48291 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DELA.] Alfons nato a Kastrat (Albania) l’01/09/1987
avverso la sentenza n. 5364 in data 19/09/2013 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19/09/2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa con rito abbreviato il 05/03/2009 nei confronti di
Delaj Alfons dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano,
revocava la sospensione condizionale della pena concessa con la suddetta
sentenza nonché la sospensione condizionale concessa con sentenza del
Tribunale di Milano del 3/10/2012; confermava invece la condanna inflitta —
previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti — ad un anno, otto mesi di reclusione e euro 400,00 di multa per il
reato di tentata estorsione aggravata in concorso in danno di un connazionale.
Il processo di appello si celebrava nella contumacia dell’imputato appellante.

Data Udienza: 26/11/2015

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
del Delaj sulla base di un unico motivo, eccependo l’inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità.
Ha dedotto a tal fine che il giudizio dinanzi alla corte di appello di Milano doveva
considerarsi affetto da nullità assoluta ex art.178 lett. c) cod. proc. pen. in
quanto in data 15.06.2012 era stata depositata in cancelleria la nomina degli
avvocati Giuseppe Capobianco e Marco Ciocchetta quali difensori di fiducia, con

eleggeva altresì il proprio domicilio presso lo studio dei legali contestualmente
nominati; che il decreto di citazione per l’udienza del 19/09/2013 era stato
notificato al precedente difensore, dove l’imputato aveva eletto domicilio per il
primo grado, senza tener conto della nomina fiduciaria del 15.06.2012; che la
dichiarata assenza dell’imputato e dei suoi difensori di fiducia all’udienza
suddetta (con sostituzione di questi ultimi ex art. 102 cod. proc. pen.) costituiva
lesione del diritto di difesa, con conseguente richiesta di annullamento della
sentenza impugnata e rinvio degli atti al giudice di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

L’esame degli atti riscontra infatti la tesi del ricorrente.

Risulta che in data 15.06.2012 fu depositata presso la cancelleria della corte di
appello la nomina degli avvocati Giuseppe Capobianco e Marco Ciocchetta quali
difensori di fiducia dell’imputato, con revoca del mandato al precedente
difensore; che con tale atto l’imputato effettuò elezione di domicilio presso lo
studio dei legali contestualmente nominati; che il decreto di citazione per
l’udienza camerale del 19/09/2013 fu notificato al precedente difensore, dove
l’imputato aveva eletto domicilio per il primo grado, senza tener conto della
nomina fiduciaria del 15.06.2012 e della nuova elezione di domicilio.
La dichiarata assenza dell’imputato e dei suoi difensori di fiducia all’udienza
suddetta (con sostituzione di questi ultimi ex art. 102 cod. proc. pen.), ad esito
della quale il processo fu definito, costituisce pertanto evidente lesione del diritto
di difesa attesa la mancata comunicazione del decreto di citazione in giudizio.
3.

L’omesso avviso dell’udienza all’imputato ed al difensore di fiducia

tempestivamente nominato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178,
comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., a nulla rilevando che
la notifica sia stata effettuata al precedente difensore domiciliatario (sul diritto
dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6,

revoca del mandato al precedente difensore; che con tale atto l’imputato

comma terzo lett. c, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – cfr. da
ultimo Cass. Sez. U. Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 – dep. 10/06/2015 – Rv.
263598) .
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli
atti alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per il nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti

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