Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48291 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48291 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PAOLA SALVATORE N. IL 31/01/1981
avverso la sentenza n. 2364/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

se*

14930/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI CATANIA in

data 31.1.13, di conferma della sua condanna per il delitto di
cassazione l’imputato SALVATORE DI PAOLA personalmente, per
violazione dell’art. 606 c.p.p. in relazione all’art. 54 c.p.,
quanto all’esimente dello stato di necessità.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si
confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).

Consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

evasione consumato il 20.4.2010 in Siracusa, ricorre per

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