Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48290 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48290 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• TORRES Roberto nato a Palermo il 15/11/1974

avverso la sentenza n. 980 in data 03/03/2015 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;

udito il difensore dell’imputato avv. Maurizio Di Marco del foro di Palermo;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 03/03/2015 la Corte di Appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del 15/10/2013
con la quale Torres Roberto era stato ‘condannato alla pena di nove mesi di
reclusione ed euro 105,00 di multa, perché ritenuto responsabile dei reati,
unificati dal vincolo della continuazione, di truffa aggravata dall’abuso di
prestazione d’opera, di trattamento illecito di dati personali (artt.23 e 167,
comma 1 d.lgs. 196/2003), di falsità in scrittura privata.
I giudici di merito ritenevano accertata la responsabilità penale del Torres,
perché quale collaboratore di Tusa Filippo – procacciatore di clienti del gestore
telefonico H3G – aveva comunicato a quest’ultimo i dati personali di Sammartino

Data Udienza: 24/11/2015

Salvatore, tramite il Tusa, senza il suo consenso; aveva falsificato quattro
contratti relativi ai servizi di attivazione; aveva indotto in errore la H3G,
procurando un danno al gestore e al Sammartino, al fine di ottenere un ingiusto
profitto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
sulla base di tre motivi:

violazione dell’art.606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. per mancata

grafologica al fine di verificare l’autenticità della firma del Torres, inserimento
negli atti del certificato penale di Tusa Filippo);
– violazione dell’art.606 lett. b) ed e) in relazione all’art.62 bis cod. pen.
ritenendosi ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche e eccesiva la pena
inflitta;
– violazione dell’ art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di
motivazione sulla richiesta di prescrizione ex artt.157 e segg. cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Insussistente è la violazione di legge processuale per mancata assunzione di
prove ritenute decisive.
Il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l’accusa, la cui
mancata assunzione è denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 606 lett.
d) in relazione all’art. 495, comma secondo cod. proc. pen., va rapportato, per
verificarne il fondamento, alla motivazione della sentenza impugnata. Viene,
infatti, ad essere priva di fondamento la censura che denunzi il rigetto, sul
punto, della istanza difensiva, se tale rigetto risulti sorretto da argomentazioni
logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte,
non possono modificare il peso delle prove di accusa. (Cass. Sez. 6^ sent. n.
11411 del 14.10.1993 dep. 14.12.1993 rv 198554).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha ritenuto superflue le ulteriori prove
richieste dalla difesa facendo riferimento all’univoco compendio probatorio
sintetizzato a pag. 2 della sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi
logici (le accuse di Tusa Filippo sono state considerate del tutto credibili perché
riscontrate dalla dichiarazione, datata 26.07.2007, con la quale lo stesso

2

assunzione di prova decisiva (acquisizione degli originali dei contratti, perizia

imputato affermava di avere stipulato i quattro contratti di comodato indicati al
capo A delle imputazioni).

2.1 Anche il motivo relativo alla carenza motivazionale in relazione alle
circostanze attenuanti generiche è palesemente infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in

che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge
con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze
ritenute di preponderante rilievo (Cass. Sez. 1″ sent. n. 3772 del 11.01.1994
dep. 31.3.1994 rv 196880).
Nella specie il giudice di merito ha ritenuto con congrua motivazione che non
potessero concedersi le attenuanti generiche per l’intensità del dolo, con
riferimento alle modalità particolarmente insidiose del raggiro posto in essere
dell’imputato, in considerazione altresì della mancata indicazioni da parte della
difesa di elementi favorevoli che potessero consentire una riduzione di pena
(peraltro determinata per la truffa aggravata dal primo giudice in misura
inferiore al minimo edittale).

2.2 I reati non si erano prescritti alla data del 03/03/2015 di pronuncia della
sentenza di appello, per cui nessun obbligo motivazionale sussisteva a riguardo
(il periodo massimo di prescrizione – di sette anni e sei mesi – è rimasto sospeso
per sette mesi e quattordici giorni per i rinvii determinati dall’adesione dei
difensore di fiducia all’astensione dalle udienze, dal 14/11/2011 al 28/02/2012 e
dal 16/09/2013 al 16/10/2013, con la conseguenza che il reato sub A,
commesso il 10/11/2007 si sarebbe prescritto il 24/12/2015 ed i reati sub B e C
il 09/09/2015).

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, circostanza che preclude la rilevabilità della prescrizione
intervenuta dopo la pronuncia di appello.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

3

considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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