Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4829 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4829 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO COSIMO N. IL 08/01/1967
avverso la sentenza n. 3461/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
13/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t_ ,
(1 C 4 oche ha concluso per

IL

Itu—-krie

Udito, per la parte c ‘ile, l’Avv
Uditi difensor vv.

9191

Data Udienza: 21/10/2014

1. Russo Cosimo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Genova, in data 13-2-2013, con la quale è stata confermata la sentenza di
condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 161 e 179 cod. proc.
pen. ,poiché il decreto di citazione a giudizio in appello è stato notificato presso
lo studio dell’ avv. Mario lavicoli, precedente domiciliatario, mentre, in data 2112-2012, l’imputato aveva nominato difensore di fiducia l’avvocato Aldo Nappi,
eleggendo domicilio presso il suo studio. D’altronde il decreto di citazione a
giudizio in appello, benché redatto in data 19-12-2012, era stato depositato in
cancelleria il 9-1-2013 e quindi diversi giorni dopo il deposito della nuova
elezione di domicilio presso l’avvocato Nappi. Di quest’ultima la Corte d’appello
avrebbe dovuto pertanto prendere atto, onde la notifica presso il precedente
difensore è da ritenersi del tutto inidonea a determinare la conoscenza dell’atto
da parte dell’imputato, con conseguente nullità assoluta ed insanabile, ai sensi
dell’art. 179 cod. proc. pen., del decreto di citazione a giudizio in appello e di
tutti gli atti successivi.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La censura formulata è manifestamente infondata. Il decreto di citazione a
giudizio in appello è stato emesso il 19-12-2012 e cioè due giorni prima del
deposito dell’elezione di domicilio, in data 21-12-2012. La data del 9-1-2013,
menzionata dal difensore, non è la data del deposito del decreto di citazione a
giudizio in appello ma solo quella della formazione delle copie autentiche ,
che è del tutto irrilevante. Nè ha alcun rilievo che, al momento in cui l’atto è
stato notificato al precedente domiciliatario, fosse già stata depositata la
nuova elezione di domicilio. Occorre osservare, in via generale, come
l’emissione di un atto sia costituita dal deposito in cancelleria dell’atto
stesso, che attribuisce, inoltre , a quest’ultimo data certa (Cass. 4-6-1992,
Impresa , Cass. pen. 1992 , 2847). Dunque, ogniqualvolta la legge riconnetta
un effetto giuridico all'”emissione” di un atto, è al deposito in cancelleria che
occorre avere riguardo e non alla notificazione di esso, che costituisce
adempimento ulteriore, giuridicamente, oltre che cronologicamente,
successivo e del tutto distinto dall’emissione ( Sez U. 31-3-1994, Munaro ,
Arch. n. proc. pen. 1994, 193; Cass. n. 2113 del 22-11-2007, Rv. 238478; Sez

RITENUTO IN FATTO

1, n. 13554 del 26-2-2009 , Rv. 243137). Ne deriva che,ai fini
dell’espletamento degli incombenti preordinati alla corretta instaurazione del
contraddittorio,come l’individuazione del difensore di ufficio o di fiducia e
del domicilio presso il quale effettuare le notifiche , occorre avere riguardo
alle indicazioni risultanti dagli atti del procedimento al momento
dell’emissione — e cioè del deposito in cancelleria — del provvedimento e
non al momento dell’inoltro di quest’ultimo agli organi competenti per la
1.1.Nel caso di specie, al momento del deposito in cancelleria del decreto di
citazione a giudizio in appello, in data 19-12-2012, non era ancora intervenuta
la nuova elezione di domicilio. Ritualmente pertanto l’atto è stato notificato
presso il precedente domiciliatario.
2. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606 comma
3 cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-10 -2014.

notifica e, ancor meno, a quello della notificazione.

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