Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48288 del 06/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48288 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienza: 06/11/2015

ILARDO Giovanni Francesco nato il 10.4.1938
avverso la sentenza n. 2782/2011 della Corte d’Appello di Roma del 21.3.2013
visti gli atti , la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere dott. Lucia AIELLI ;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mario PINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
uditi i difensori avv. Di Zenzo Carmine e Giuseppe Gianzi che hanno chiesto l’accoglimento del
ricorso;

Ritenuto in fatto
1

Con sentenza in data 21/3/2013, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza
del GUP del Tribunale di Roma del 14.10.2010 che, in esito al giudizio abbreviato,
aveva condannato Ilardo Giovanni Francesco, alla pena di anni quattro di reclusione ed
euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., con confisca dei
beni in sequestro ex art. 12 sexies L.356/1992.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di

ascritto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo e in punto di applicazione della
misura di sicurezza della confisca ex art. 12 sexies L. n. 356/92 .
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per mezzo dei difensori di fiducia,
sollevando i seguenti motivi di impugnazione :
1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di
riciclaggio per violazione dell’art. 648 bis c.p. ( artt. 606 lett. c) ed e) c.p.p.).
La Corte territoriale, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato che l’Ilardo era
effettivamente creditore del Ceccherini, per la pregressa vendita di un terreno e di un
appartamento, e per tali motivi si rivolgeva a lui rivendicando, con modi veementi, il
pagamento del quantum dovuto; dunque, a dire della difesa, non vi sarebbe alcun
passaggio di denaro proveniente da delitto ( evasione fiscale e truffa) ed il
prospettato riciclaggio, costitu irebbe un’ i Ilazione della Guardia di Finanza, cu i il
giudice di merito avrebbe acriticamente aderito; inoltre a parere della difesa sarebbe
illogico ritenere che il presunto riciclatore ( Ilardo), in luogo di agevolare il riciclante
( Ceccherini ) che gli affidava il denaro per ripulirlo, lo aggredisse verbalmente,
affinchè glielo consegnasse ed anche l’importo della somma in concreto sequestrata
alla frontiera svizzera, pari a ad euro 200.000,00, sconfesserebbe l’esistenza del
riciclaggio, ipotizzato per euro 850.000,00.
2) vizio di motivazione: art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all’art. 648 bis c.p.),
in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato atteso che l’Ilardo, con la
condotta de quo, intendeva solo recuperare il suo credito, inconsapevole, peraltro, del
reato presupposto posto in essere dal trio bellunese Ceccherini , Genoria, Calvi.
3) vizio di motivazione per violazione di legge , segnatamente art. 12 sexies L.
306/92 ed illogicità della motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., in quanto ad
avviso del ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe dovuto applicare l’istituto della
confisca per equivalente, introdotto con L. 231/2007, entrata in vigore
successivamente ai fatti di cui al processo.
Con i motivi nuovi il ricorrente ribadisce la provenienza lecita del denaro confiscato,
costituente provento di una più che ventennale attività professionale svolta
dall’imputato, all’estero, come dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in
primo e secondo grado, non scrutinata dai giudici di merito, documentazione che

2

sussistenza della responsabilità dell’imputato in ordine al reato di riciclaggio a lui

secondo la difesa, sarebbe decisiva tanto che il Procuratore Pubblico del Canton Ticino
il 6.5.2015, emetteva nei confronti di Ilardo Francesco un decreto di abbandono,
assimilabile ad una sentenza di assoluzione. L’imputato, infatti, nella prospettazione
difensiva, disponeva di ingenti risorse economiche per lo svolgimento della propria
attività professionale di architetto all’estero e proprio perché residente all’estero ed
iscritto all’AIRE, non era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia,
pertanto a nulla rileverebbe il dato della mancanza di reddito in Italia, ai fini della

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va rigettato.
Esso riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che
il ricorrente non considera né specificatamente censura.
La vicenda processuale prende le mosse da un’indagine della Guardia di Finanza di Belluno
relativa ad un’associazione a delinquere finalizzata ad emettere ed utilizzare fatture per
operazioni insistenti da scontare in banca per ottenere anticipazioni sui rispettivi importi.
La condotta dell’Ilardo si colloca, nella ricostruzione operata dalla Corte territoriale, nella fase
di ripulitura del denaro allorquando avviene il trasferimento del denaro, proveniente da
evasione fiscale e truffe, sui conti correnti di società estere anonime, e nel successivo
trasferimento, operato con il concorso di Tshanen Carlo – che eseguiva materialmente le
consegne del denaro contante- alle società aventi sede in Italia , facenti capo all’imputato .
Quanto al profilo oggettivo del reato la Corte territoriale, per affermare l’infondatezza della tesi
difensiva in punto di insussistenza degli estremi del reato di riciclaggio ha, con argomentazioni
ineccepibili, sia logicamente che giuridicamente, valorizzato il contenuto delle intercettazioni
telefoniche ed ha sottolineato che tali conversazioni non potevano riferirsi ad un presunto
credito che l’Ilardo vantava nei confronti del Ceccherini per la vendita di un immobile in
Taormina, poiché smentito dall’interrogatorio di Tshanen Carlo Paolo del 20.3.2008 che
asseriva di non conoscere affatto la coppia Ceccherini Genoria ed ammetteva di avere
costituito , su indicazione dell’Ilardo una società anonima in Svizzera sul cui conto corrente
aveva ripetutamente versato , per conto dell’Ilardo, cospicue somme di denaro per un totale di
850.000,00 euro, nonchè di averle successivamente ritrasferite, almeno in parte, sul conto
corrente della Borgo del Sole facente capo sempre ad Ilardo Francesco, il tutto riscontrato dal
sequestro della somma di euro 200.000,00 in contanti, avvenuto il 16.5.2007, al valico di
frontiera con la Svizzera quando Tshanen Carlo Paolo veniva bloccato, mentre stava
procedendo al passaggio materiale del denaro dalla Svizzera in Italia. Ad ulteriore riprova della
illiceità dell’ operazione la Corte indica le dichiarazioni del Ceccherini e del Genoria i quali
ammettevano che l’Ilardo , nel corso del tempo aveva ricevuto da loro cospicue somme di

3

ritenuta sproporzione.

denaro e pur non essendo chiara la ragione di questi prestiti, la Corte esclude decisamente che
potesse trattarsi della tranche di pagamento dell’immobile di Taormina ( che Ilardo avrebbe
venduto al Ceccherini) in quanto tale operazione contrasterebbe con l’elementare regola
commerciale che impone che il trasferimento del bene avvenga dopo l’integrale pagamento del
prezzo. In ogni caso la Corte di merito, avvalendosi di un dato oggettivo, inequivoco e non
contestato, ovvero il ricevimento del denaro da parte dell’Ilardo dal Ceccherini ed il suo
versamento sul conto della società anonima svizzera Althea, avente autonoma personalità

abbia in questo modo ostacolato l’accertamento della provenienza delittuosa del denaro.
Trattasi di operazione senz’altro riconducibile al reato contestato atteso che, come affermato in
maniera costante da questa Corte, integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni
volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della
provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che
consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere. (Nella specie,
la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita
nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva
effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo
corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura”
dell’origine delle disponibilità). Tale principio è stato affermato, anche con riferimento a
fattispecie concernenti la effettuazione di versamenti di denaro di illecita provenienza in favore
di varie società controllate dall’imputato, attraverso il temporaneo utilizzo di “conti di sponda”
su cui affluisce in modo da non conservare traccia delle operazioni, mancando gli elementi
identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società, sia della destinazione di
quelle dalle stesse defluite ( cfr. per tutte Cass. Sez. 2 , n. 3397/2012, rv. 254314).
Quanto al profilo soggettivo la Corte ha evidenziato che tale dato è facilmente ricavabile
dall’emissione da parte della Midas s.r.l. ( società riconducibile all’Ilardo) in favore della Aspen
e della Alu Tekno s.r.I., ( società riconducibili al Genoria ed al Ceccherini), di due fatture di cui
una sicuramente relativa ad operazione inesistente (come ricavabile dagli interrogatori di
Crescentini Francesca e Crescentini Mariano), utili a consentire ai predetti Genoria e Ceccherini
di scontarla in banca, effettuare il versamento del denaro sul conto dell’Althea società anonima
svizzera, affinchè poi il denaro venisse riaccreditato sulla società italiana dell’Ilardo per
l’acquisito di terreni in Orvieto ( pag. 6 della sentenza). A sostegno della consapevolezza della
provenienza illecita del denaro da parte dell’imputato, la Corte richiama più elementi tra loro
convergenti : il contenuto di un colloquio telefonico tra Ilardo e Genoria, il passaggio di
consistenti cifre di denaro in contanti, operazione di per sé sospetta, la non razionale scelta
dell’imputato, se in buona fede, di spostare le somme di denaro dall’Italia all’estero, per poi
riaccreditarle su conti italiani.
Da ultimo la Corte affronta il tema della confiscabilità del denaro ex art. 12 sexies L. 356/92 e
sottolinea che nel caso di specie l’ ablazione del patrimonio, è stata disposta non già quale
4

giuridica, conclude per la piena configurabilità del delitto di riciclaggio ritenendo che l’imputato

”confisca per equivalente” ex lege 231/2007, ma quale misura di sicurezza, collegata alla
pronuncia della condanna per i reati ivi espressamente previsti ed alla sproporzione tra tali
beni dei quali il soggetto, non ha saputo giustificare la legittima provenienza e il suo reddito (
Sez. V, 7 gennaio 2008, n. 228 rv. 238871) ( pag. 7 della sentenza ).
Tale specifica motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a
ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli
argomentazioni, nella sentenza impugnata.

solco della giurisprudenza di questa Corte che in tema di confisca, alla accertata sproporzione
tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio scatta una
presunzione (iuris tantum) di illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata
dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la
legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla
propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente
accumulato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione
con cui il giudice del merito aveva ritenuto insoddisfacenti le allegazioni del ricorrente a
sostegno della liceità dell’acquisto dei beni sequestrati : Sez. 2 Sez.2,Sentenza
n.29554/2015,Rv. 264147).
Nel caso di specie la Corte di merito, con argomentazione puntuale e soddisfacente, ha
ritenuto generica e non rilevante la copiosa documentazione allegata dalla difesa, poiché
trattasi di documentazione prodotta in lingua francese che, seppure utile e dimostrare le
commesse dell’Ilardo e la sua attività professionale all’estero, risultava inconferente rispetto al
thema decidendum in quanto non dimostrava la provenienza lecita dei beni e del patrimonio
del soggetto, ma solo il suo impegno professionale. Ed infatti, come pure si ricava dalla
produzione allegata all’odierno ricorso, Ilardo Giovanni risulta avere svolto ampia ed estesa
attività professionale, quale architetto, anche a livello internazionale, ma non risulta che egli
abbia prodotto reddito o conseguito profitti, compatibili con il patrimonio accumulato.
D’altra parte che l’Ilardo fosse soggetto produttivo di reddito all’estero e non fosse, in quanto
iscritto all’AIRE, tenuto a presentare denuncia dei redditi in Italia, è un “non fatto”, inidoneo a
superare la presunzione di illecita accumulazione, dovuta alla carenza di specifiche
giustificazioni circa la provenienza lecita del patrimonio. A tal proposito questa Corte : Sez. 2,
Sentenza n.29554 del 17/06/2015, Rv. 264147, ha affermato che la giustificazione credibile
attiene alla positiva liceità della provenienza e non si risolve nella prova negativa della non
provenienza dal reato per cui si è stati condannati. La sproporzione, quindi, come emerge dal
dato testuale normativo e dalla stessa univoca giurisprudenza di legittimità, va calcolata
avendo come punto di riferimento per il primo parametro, “il reddito” netto (o l’attività
economica) ossia la sua capacità reddituale.
La suddetta motivazione non si presta ad alcuna censura, tanto più ove si consideri che la
motivazione, con il ricorso per cassazione, può essere censurata solo sotto il profilo della

5

Quanto poi alle considerazioni introdotte con i motivi aggiunti occorre ribadire, ponendosi nel

motivazione omessa o apparente.
Tutto ciò comporta il rigetto del ricorso. Ne consegue a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
COSI’ DECISO IL 6.11.2015
Il presiAe
de
dott. Domenico GALLO

eaée

Il consigliere estensore dott.ssa Lucia Aielli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA