Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48287 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48287 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
–
SCHEMBRI PAOLO N. IL 28/06/1985
avverso la sentenza n. 716/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/09/2013
14830/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta
che in data 19-26.6.2012 ha confermato la sua condanna per il
cassazione l’imputato PAOLO SCHEMBRI a mezzo del difensore
fiduciario avv. P. PIAZZA, enunciando motivi di vizi della
motivazione in relazione all’art. 385 c.p. (perché nella specie
‘prontezza e agevolazione del controllo di polizia non sarebbero
state minimamente ostacolate ritardate o intralciate’) e al
trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il primo
motivo è manifestamente infondato e attiene al merito(la Corte
distrettuale ha specificamente motivato sul punto a p.3), il
secondo è diverso da quelli consentiti (contenendo censure di
solo merito ad apprezzamento in fatto oggetto di specifica
motivazione, p. 3 e 4).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013
reato ex art. 385 c.p. commesso il 16.12.2009„ ricorre per