Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48283 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48283 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARCIGLIA VINCENZO N. IL 04/05/1957
avverso la sentenza n. 400/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

t,

14759/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce/Taranto
in data 16.4-24.8.2012, che confermava la sua condanna per il
delitto di calunnia in danno di agenti della polizia municipale,
consumato 1’1.9.2004, VINCENZO SCARCIGLIA ricorre per cassazione
personalmente, con unico motivo di mancanza e manifesta
illogicità della motivazione

sui punti della ritenuta

responsabilità e del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente
deduce poi che “alla data della pubblicazione della sentenza” il
reato era prescritto.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte
di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti
oggetto dell’impugnazione (la Corte d’appello ha dato atto delle
tre deduzioni in fatto che ora vengono ricordate nel ricorso parte prima di p.3 sent. app. – e poi ha spiegato – parte seconda
– perché le deduzioni non erano decisive; anche sull’entità della
pena vi è motivazione specifica), il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto volte alla diversa
valutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

t’

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