Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48279 del 03/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48279 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLLA GIOVANNI N. IL 16/06/1978
avverso la sentenza n. 22/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1;tt ■9 V ie i/t” h I LS O

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Data Udienza: 03/12/2015

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/10/2015 la Corte di Appello di Genova ha disposto la
consegna di Solla Giovanni all’Autorità giudiziaria belga, in relazione a mandato
di arresto europeo emesso il 12/6/2015 dal Procuratore del Re presso il
Tribunale di Primo Grado delle Fiandre Orientali per l’esecuzione di sentenza
contumaciale emessa il 16/12/2014 dal Tribunale di Primo Grado delle Fiandre
Orientali, con cui è stata inflitta al Solla la pena di anni quattro di reclusione per i

e rapine.
La Corte ha peraltro differito l’esecuzione all’espiazione in atto in Italia di
pena inflitta al Solla con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Savona.

2.

Nella sentenza, nel rilevare la sussistenza dei presupposti per

l’accoglimento della domanda di consegna, la Corte ha in particolare sottolineato
che non aveva fondamento l’eccezione difensiva riguardante la procedura seguita
dal Giudice belga che non avrebbe garantito il rispetto del processo equo in
ordine alla vocatio in ius:

infatti nell’ordinamento dello Stato di emissione

risultavano previsti meccanismi processuali in forza dei quali in caso di condanna
in contumacia l’interessato può chiedere un nuovo giudizio a seguito di
opposizione alla sentenza di condanna, opposizione che determina la revoca
della decisione precedente e la celebrazione di un giudizio in contraddittorio.
Inoltre ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), legge 69 del 2005 è stabilito
che in caso di decisione in absentia la consegna è subordinata alla condizione
che l’autorità giudiziaria fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone
oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di chiedere un nuovo
processo nello Stato di emissione e di essere presenti al giudizio.
Erano inoltre da ritenersi irrilevanti le formalità previste per la presentazione
dell’opposizione.

3. Ha presentato ricorso il difensore del Solla.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge 69 del 2005: la
Corte si era soffermata solo sull’art. 18, mentre avrebbe dovuto valutare l’intera
normativa, venendo dunque in considerazione la previsione dell’art. 2, comma 3;
in ogni caso era ravvisabile la violazione dell’art. 18 comma 1, lett. g) legge 69
cit; la difesa non aveva dedotto solo la messa in moto di procedure insufficienti a
consentire l’effettiva conoscenza del processo ma eccepito che l’imputato non era
mai stato avvisato della pendenza del processo, non aveva ricevuto citazione a
giudizio e non aveva avuto avviso della emissione della sentenza, essendosi dato
2

reati di rapina ed associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti

rilievo solo al fatto che il Solla era senza residenza ufficiale nel regno. Di qui la
violazione dell’art. 6 C.E.D.0 e dell’art. 111 Cost.
2.2. Con il secondo motivo denuncia erronea affermazione circa la possibilità
di celebrare nuovo processo in contraddittorio.
La Corte aveva sostenuto che era stata fornita assicurazione circa la
possibilità di celebrare un nuovo processo in contraddittorio, ma il passo
dell’allegato trasmesso, invocato dalla Corte, non consentiva di comprendere che
cosa fosse esattamente consentito, attraverso l’opposizione, cioè il diritto di

Era inoltre illogica l’affermazione secondo cui nell’ordinamento belga
l’opposizione determina la revoca della decisione di condanna e la celebrazione di
un nuovo processo, non emergendo la fonte di tale conclusione.
Erano infine rilevanti le formalità di presentazione dell’opposizione, essendo
previsto un termine, che si sarebbe potuto interpretare come decorrente dalla
notifica della sentenza insieme con il mandato di arresto europeo, avvenuta nel
luglio 2015, prima della trasmissione della normativa in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
In primo luogo la Corte territoriale ha sottolineato che la rilevanza del fatto
che sia stato celebrato un processo in absentia è correlata alla possibilità di
ottenere nello Stato di emissione la celebrazione di un processo in
contraddittorio.
D’altro canto l’art. 19 comma 1, lett. a), legge 69 del 2005 fa riferimento al
caso in cui risulti pronunciata sentenza in absentia e al caso in cui l’interessato
non sia stato citato personalmente né sia stato altrimenti informato.
Si tratta nella sostanza del caso prospettato nel ricorso, in relazione al quale
assume dunque decisivo rilievo la possibilità di svolgimento di un nuovo giudizio.
La censura incentrata sulla violazione dell’art. 6 C.E.D.U., a ben guardare
riconducibile alla causa di rifiuto di consegna di cui all’art. 18, comma 1, lett. g)
legge 69 cit., non coglie nel segno, ove risulti che esista nello Stato di emissione
un meccanismo processuale di tipo ripristinatorio.

2. D’altro canto l’evocato meccanismo risulta effettivamente a disposizione
del soggetto che in Belgio sia giudicato

in absentia, essendo prevista la

possibilità di proporre opposizione, cui consegue lo svolgimento di un nuovo
processo.

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reintrodurre il caso o la mera possibilità di un nuovo processo.

Dalla documentazione allegata al mandato di arresto europeo risulta
chiaramente che in base alle norme del codice d’istruzione criminale
appositamente richiamate (in particolare artt. 151, 186-188, 208) con
l’opposizione si reintroduce il processo davanti alla medesima giurisdizione che
ha pronunciato la sentenza, affinché la decisione sia revocata e il caso sia
riesaminato in un dibattimento in contraddittorio.
La circostanza che sia previsto a tal fine un termine non assume rilievo
determinante, visto che comunque nel mandato di arresto europeo si precisano

quadro d), così risultando l’idonea assicurazione di quelle garanzie.

3. E’ appena il caso di segnalare che il Solla non ha chiesto l’esecuzione
della sentenza in Italia, agli effetti dell’art. 18, comma 1, lett. r) legge 69: in tal
modo non si pongono i problemi relativi al riconoscimento della sentenza
straniera in base alla disciplina ora dettata dal d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 in
esecuzione della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, cui anche il
Belgio ha dato attuazione (cfr. Cass. Sez. 6, Cass. Sez. 6, n. 38557 del
17/9/2014, Turlea, rv. 261908), e neppure i problemi legati al coordinamento tra
la consegna finalizzata alla partecipazione al nuovo giudizio nello Stato di
emissione e il reinvio nello Stato per l’esecuzione della pena (sul punto Cass.
Sez. 6, 8132 del 18/2/2015, Bertinato, rv. 262807; Cass. Sez. 6, n. 36590 del
19/9/2012, Grigore, rv. 253274).

4. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5
legge n. 69 del 2005.
Così deciso in Roma, il 3/12/2015

9-)

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«le garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie» (cfr.

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