Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48277 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48277 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE PADOVA PIERA N. IL 03/07/1980
avverso la sentenza n. 1025/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

14706/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce/Taranto

in data 10.7.2012, di conferma della sua condanna per il delitto
l’imputata PIERA DE PADOVA personalmente, enunciando motivo di
manifesta illogicità della motivazione.

2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte, che
non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3 –

14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

di evasione consumato il 22.3.2005 ricorre per cassazione

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