Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48277 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48277 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PADOVA PIERA N. IL 03/07/1980
avverso la sentenza n. 1025/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/09/2013
14706/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce/Taranto
in data 10.7.2012, di conferma della sua condanna per il delitto
l’imputata PIERA DE PADOVA personalmente, enunciando motivo di
manifesta illogicità della motivazione.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il
motivo prospetta deduzioni del tutto generiche e astratte, che
non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3 –
14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013
di evasione consumato il 22.3.2005 ricorre per cassazione