Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48277 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48277 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARINO VINCENZO N. IL 22/03/1967
avverso l’ordinanza n. 1718/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO
RICCIARELLI;
lette/se7Ite le conclusioni del PG Dott. ( LÌL( o CO P14 A/J
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Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1/4/2015, depositata il 17/4/2015, la Corte di Appello
di Napoli rigettava la richiesta di declaratoria di estinzione della pena della multa,
formulata nell’interesse di Di Marino Vincenzo, condannato alla pena di anni
quattro e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa con sentenza
divenuta irrevocabile il 27/11/2000.
La Corte dava atto dell’avvenuta esecuzione della pena detentiva e in

anni dieci era intervenuto atto interruttivo, costituito dalla notifica del ruolo,
avvenuta nell’aprile 2008.

2. Il difensore del Di Marino presentava un atto che in epigrafe veniva
definito opposizione e nelle conclusioni era rivolto alla Suprema Corte di
cassazione.
In esso contestava le conclusioni della Corte territoriale, osservando che in
materia di prescrizione della pena non si sarebbe dovuto aver riguardo a cause di
sospensione o interruzione e che dunque, valorizzando anche i lavori preparatori
del codice penale, la pena della multa avrebbe dovuto reputarsi ormai estinta per
decorso del termine di anni dieci.

3.

Il Procuratore Generale concludeva da un lato prospettando la

restituzione

degli

atti

alla

Corte

di

appello,

previa

qualificazione

dell’impugnazione come opposizione, dall’altro chiedendo l’annullamento del
provvedimento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli,
quale giudice dell’esecuzione, sul rilievo che la sentenza era stata riformata solo
quoad poenam, cosicché non si sarebbe dovuta considerare la Corte di appello
quale giudice dell’esecuzione.

4. Presentava motivi aggiunti il difensore del Di Marino.
Deduceva nullità per inosservanza di norme ed erronea applicazione della
legge penale, in relazione agli artt. 676 e 667 cod. proc. pen.
In particolare segnalava che la Corte di appello avrebbe dovuto trattenere
l’atto di impugnazione valutandolo come opposizione.
Inoltre deduceva nullità per inosservanza di norme ed erronea applicazione
della legge penale, in relazione agli artt. 172 e 173, rilevando che non era stato
correttamente interpretato il disposto dell’art. 172, comma terzo, cod. pen., e
che, a fronte dei due orientamenti presenti nella giurisprudenza della Suprema
Corte, si sarebbe dovuto condividere quello in forza del quale non erano
2

relazione alla pena pecuniaria, osservava che prima del decorso del termine di

ravvisabili cause di interruzione e sospensione in materia di estinzione della pena
per decorso del tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Si rileva che a seguito dell’istanza presentata dal Di Marino la Corte di
appello di Napoli ha provveduto a seguito di procedimento partecipato.
Ma in realtà, venendo il considerazione il tema dell’estinzione della pena, si

comma 4, cod. proc. pen.: pertanto il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto
provvedere senza formalità e solo a seguito di eventuale opposizione fissare la
camera di consiglio ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.
Il provvedimento emesso all’esito sarebbe stato soggetto a ricorso per
cassazione.

2. Secondo l’orientamento giurisprudenziale divenuto prevalente, allorché si
proceda direttamente con la fissazione della camera di consiglio ex art. 666 cod.
proc. pen., il ricorso eventualmente presentato deve essere comunque
qualificato come opposizione, onde non precludere al soggetto interessato la
possibilità di fruire di una doppia valutazione di merito (Cass. Sez. 1, 25226 del
13/3/2015, La Torre, rv. 263975; Cass. Sez. 1, n. 6290 del 4/11/2014, dep. nel
2015, Citarella, rv. 262877; Cass. Sez. 1, n. 23606 del 5/6/2008, Nicastro, rv.
239730).
Nel caso di specie dunque, al di là dell’incerta sua formulazione, l’atto, che
all’esordio si presenta come opposizione ma nelle conclusioni si rivolge alla Corte
di cassazione, deve essere qualificato come opposizione, con la conseguenza
che gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore
corso.
Va solo rilevato che esattamente ha proceduto la Corte di appello, in quanto
in sede di giudizio di appello erano state concesse le attenuanti generiche, ciò
che comportato un intervento non esclusivamente quoad poenam.

P. Q. M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la restituzione degli
atti alla Corte di appello di Napoli per la deliberazione.
Così deciso in Roma, il 1/12/2015

Il C9 sigliere ptensore

Il Presiden e

sarebbe dovuto procedere secondo le scansioni previste dagli artt. 676 e 667,

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