Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48275 del 01/12/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 48275 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Argenti Saverio, nato a Venosa (PZ) il 15/10/1946
avverso il provvedimento di archiviazione emesso il 6/08/2013 dal G.i.p. del Tribunale di
Milano nel procedimento n.210779/13 R.G.G.I.P.;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
vista la richiesta di dichiarazione di inammissibilità della Procura Generale;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo.

Data Udienza: 01/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi Argenti Saverio personalmente e il suo difensore chiedono che il
provvedimento di archiviazione emesso il 6/08/2013 dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel
procedimento n.210779/13 R.G.G.I.P. sia annullato con rinvio per essere stato emesso senza
tenere conto della sua opposizione

nei modi prescritti dall’art.410, commi 1 e 3,

questa sede.

2. Ai sensi degli artt.121 e 611 cod.proc.pen. è stata prodotta memoria per conto di Peca
Maria Grazia, persona indagata nel procedimento conclusosi con l’archiviazione nella quale si
contesta la tardività del ricorso in esame.

3. Il Procuratore Generale, rilevata la inammissibilità del ricorso presentato personalmente
dalla persona offesa che si oppone alla archiviazione, ma – ritenendo sussistente la lamentata
violazione dell’art.410 cod.proc.pen. – chiede l’accoglimento del distinto ricorso presentato dal
difensore della stessa e il conseguente annullamento, con rinvio, del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari senza
tenere in alcun conto l’opposizione dell’odierno ricorrente ha violato l’art.410 cod.proc.pen..
Tuttavia il ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione adottato in violazione del
contraddittorio deve essere proposto dalla persona offesa entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di effettiva conoscenza della sua esistenza (Cass.pen., Sez.6, n.25019 del
23/05/2013, Rv.255475). Nella fattispecie, il decreto di archiviazione è stato depositato il
7/8/2013 e il ricorrente ebbe conoscenza del decreto di archiviazione oggetto del ricorso il
26/1/2015 (lo afferma egli stesso nella richiesta di revoca che seguì). E’ pur vero che Argenti
non rimase inerte e presentò il 4/2/2015 (entro il termine di 15 giorni) richiesta di revoca del
decreto di archiviazione. Ma il G.i.p. rigettò la richiesta con provvedimento depositato
1’11/2/2015 e il ricorso oggi in esame è stato depositato presso l’Ufficio del G.i.p. di Milano il
6/3/2015, ossia oltre il termine di 15 giorni e, pertanto, comunque, tardivamente.

2. Il ricorso risulta inammissibile anche sotto un secondo profilo. L’ipotesi di reato per la
quale si è proceduto è quella indicata dall’art.328, comma 1, cod.pen. e in questa figura di
persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale
persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale. Ne consegue che il

cod.proc.pen.. I ricorsi sono corredati degli atti del procedimento rilevanti ai fini del decidere in

soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre
opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.. (Cass.pen., Sez. 6,
n.40594 del 29/05/2008, Rv.241482).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Così deciso in Roma, il 1/12/2015.

processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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