Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48274 del 01/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 48274 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VICARIO CEDOMIR N. IL 08/05/1975
JOVANOVIC MILORAD N. IL 03/01/1982

avverso il decreto n. 29/2014 emesso dalla CORTE APPELLO di
MILANO il 31/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO
COSTANZO;
lette le conclusioni del PG per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 01/12/2015

2

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Milano, con decreto emesso il 31/10/2014 nel procedimento
n.29/2014 Reg.Gen.M.P, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Milano il
6/11/2013 ha applicato a Vicario Cedomir e a Jovanovic Milorad la misura di prevenzione della
sorveglianza di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di abituale dimora e di
confisca dei beni nei confronti di intestatari fittizi (nessuno dei quali ricorrenti in questa sede)

2. Nel ricorso presentato avverso il predetto decreto della Corte d’appello, la Difesa di
Vicario Cedomir lamenta la violazione del diritto di difesa per mancata ammissione dei mezzi di
prova che avrebbero potuto dimostrare la legittima provenienza del denaro utilizzato per
l’acquisto dei beni immobili confiscati e vizio della motivazione sui punti relativi alla
provenienza dei beni confiscati e alla sua pericolosità sociale Nei motivi di ricorso aggiunti
Vicario Cedomir, al fine di dimostrare la sua legittimazione al ricorso relativamente alla villetta
gita in via Grandi di Marcallo, non contesta la fittizietà della intestazione a Procopio Teresa,
ma adduce un uso comunitario dei beni, come sarebbe tipico dei nomadi, da parte dell’ampia
famiglia di Ljubomir Jovanovic presentando documentazione a sostegno della sua tesi.

2. Nel ricorso presentato avverso il predetto decreto della Corte d’appello, la Difesa di
Jovanovic Milorad lamenta vizio della motivazione sul punto relativo alla provenienza dei beni
confiscati e circa la attualità della sua pericolosità sociale.

3. Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile i ricorsi in quanto i motivi a loro
sostegno sarebbero manifestamente infondati, rilevando – peraltro – che .
4. Oil ricorrente Vicario Cedomir (fratello di Jovanovic Midorad) non risulta essere formale
intestatario di alcuno dei beni oggetto della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso di Vicario Cedomir sopra richiamati sub 2.1.-2.2. e il motivo di ricorso
di Jovanovic Milorad sopra richiamato sub 3.1. sono inammissibili.
I beni oggetto del decreto impugnato sono stati confiscati nei confronti di intestatari
ritenuti fittizi, nessuno dei quali ricorrente in questa sede. L’impugnazione del proposto per
una misura di prevenzione patrimoniale avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto
fittiziamente intestato a terzi, manca del requisito dell’interesse, quando il proposto assume
una posizione processuale adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto. In
questo caso, legittimato al ricorso è solo l’apparente intestatario, unico soggetto avente diritto
all’eventuale restituzione del bene: mentre il ricorso del proposto non potrebbe significare altro

ivi indicati nei confronti dei predetti e con le prescrizioni imposte.

3

che riconoscimento di effettiva disponibilità e, quindi, del presupposto legittimante l’ablazione
del cespite, mancando un qualificato interesse a dedurre una situazione di mera apparenza
(Cass.pen.,Sez.2, n.17935 del 10/04/2014, Rv. 259258; Sez.5, n.7433 del 27/09/2013,
dep.2014, Rv.259510; Sez.2, n.6208 del 21/10/2010, Rv 249499). I motivi di ricorso aggiunti
sopra richiamati sub 2.2.3. risultano irrilevanti, anche alla luce di quanto puntualizzato dal
Procuratore Generale.

2. Il motivo di ricorso di Vicario Cedomir sopra richiamato sub 3.3. e il motivo di ricorso di

doglianze per vizi di motivazione, sono inammissibili perché nel procedimento di prevenzione il
ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art.10, comma 3, e art.27,
comma 2 D.L.vo. n.159/2011, sicché è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di
legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art.606, lett.e), cod.proc.pen., potendosi
esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente
apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato
(Cass.pen., Sez.Un., n.33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez.6, n.24272 del 15/01/2013,
Rv.256805; Sez.6, n.35240 del 27/06/2013, Rv.256263).

3. In ogni caso, anche interpretando i motivi di ricorso su questi punti come relativi a
erronea applicazione della legge, deve osservarsi che le contestazioni circa la pericolosità
sociale espresse nei due distinti ricorsi risultano del tutto generiche. Invece – come già
evidenziato dal Procuratore Generale – le motivazioni dei decreti impugnati (pagg.5-11 e 1214, per Vicario Cedomir, e pagg.14-17) per Jovanovic Milorad) danno analiticamente conto dei
molteplici, assai gravi, precedenti penali precedenti dei ricorrenti soffermandosi sulle concrete
caratteristiche delle condotte e individuando le ragioni per le quali la pericolosità sociale deve
ritenersi attuale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna

i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 1/12/2015.

Jovanovic Milorad sopra richiamato sub 2.2., se intesi – così come risultano presentati – quali

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA