Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48272 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48272 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONAMINO VALERIO N. IL 15/04/1979
t-)f)
avverso la sentenza n. 269/2012 TRIBUNALE di TORTONA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

14431/13 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
l.

Avverso la sentenza di applicazione della pena,

deliberata dal Tribunale di TORTONA in data 28.1.13, ricorre
l’imputato VALERIO BONAMINO a mezzo del difensore fiduciario,
quantificazione della pena.

2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è

diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza,
in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Quindi, la parte che
abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un
determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della
successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto
il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha
implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere
conto dei punti non controversi della decisione

(Sez. 3, sent.

42910 del 29.9 – 11.11.2009).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

avv. R. CAVALLONE, deducendo vizi di motivazione in ordine alla

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