Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48270 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48270 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSCHINI GABRIELE – RINUNCIANTE N. IL 19/03/1956
avverso l’ordinanza n. 2415/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;
19tte/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 26/11/2015

FATTO E DIRITTO
1. – Con ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma in data
12.8.2015, veniva rigettato il gravame proposto nell’interesse di ROSCHINI
Gabriele avverso ordinanza del GIP presso il Tribunale di Viterbo con la quale al
ROSCHINI veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione
al delitto di omicidio colposo a lui contestato -in regime di cooperazione colposa
con Bucur Iulian- quale datore di lavoro della vittima Ventura Gianfrancesco, suo
dipendente, in relazione a un episodio occorso in agro di Nepi il 20.2.2015, in

di scavo compiute dal Bucur con una pala meccanica, che aveva provocato la
caduta del palo stesso ; nonché al delitto di truffa aggravata in danno dell’Organo
di vigilanza dell’ASL Viterbo, presentando certificato medico di idoneità lavorativa
relativo al dipendente Bucur Iulian in cui si attestava falsamente . l’avvenuta visita
medica di idoneità dello stesso al lavoro.
2. – Avverso l’ordinanza di cui in epigrafe ricorre il ROSCHINI per il tramite
del suo difensore avv. Falcioni, dolendosi in sostanza:
– del fatto che essa risulterebbe emessa prima dell’udienza di trattazione
dell’affare, come sarebbe comprovato dalla data materialmente apposta in calce
all’ordinanza del Tribunale del Riesame, che è quella del 10 agosto 2015 (ossia
due giorni prima dell’udienza in data 12 agosto 2015);
– dalla carenza di motivazione dell’ordinanza in punto di esigenze cautelari,
con particolare riguardo al profilo dell’attualità e concretezza del pericolo di
inquinamento delle prove e di reiterazione di reati della stessa indole.
3. – Deve darsi atto che, con atto depositato presso la Cancelleria di questa
Corte in data 28.9.2015, l’avv. Falcioni, in qualità di difensore del ricorrente, ha
dichiarato di rinunciare all’impugnazione. Al riguardo, tuttavia, va evidenziato che
con recente decisione (24 novembre 2015) attualmente in corso di deposito, le
Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il difensore dell’indagato o
imputato non munito di procura speciale non può validamente rinunciare
all’impugnazione da lui autonomamente proposta.
Ciò implica la necessità di esaminare il ricorso nel merito.
4. – Ambedue le doglianze sono inammissibili.
Quanto alla prima, appare evidente che la data apposta a chiusura
dell’ordinanza impugnata è frutto di mero errore materiale, atteso che, nella prima
pagina dell’atto, in premessa, si riporta correttamente la data del 12 agosto 2015
(e la data di deposito risulta essere il 14.8.2015); di tal che è assolutamente priva
dì fondamento la deduzione difensiva secondo la quale il provvedimento sarebbe
stato emesso addirittura prima dell’udienza.

occasione del quale il Ventura veniva colpito da un palo in occasione di operazioni

v
Parimenti inammissibile, perché manifestamente infondata, la doglianza
relativa alla ritenuta carenza di motivazione circa l’attualità e concretezza delle
esigenze cautelari correnti nel caso di specie. Nell’ordinanza impugnata le esigenze
cautelari vengono adeguatamente argomentate, anche sul piano della loro
concretezza ed attualità, non solo sulla base dell’intrinseca gravità del fatto e delle
modalità della condotta del RASCHINI, ma anche sulla base della circostanza che
la ditta di cui egli è titolare ha in corso ulteriori lavori di ristrutturazione, con
interventi anche in altezza, e che risultano accertate ulteriori violazioni della

in un cantiere di Ronciglione.
Tale decisivo elemento, come illustrato nell’ordinanza impugnata, induce a
ritenere superate le doglianze difensive in punto di attualità del pericolo di
reiterazione di reati della stessa indole.
In buona sostanza, è parere di questa Corte che la motivazione circa l’attualità
e concretezza del rischio di recidivanza e la necessità di una risposta cautelare
adeguata e commisurata al caso concreto ben può fondarsi, se congruamente
argomentata, su una valutazione in chiave specialpreventiva che sia basata non
solo sull’intrinseco disvalore del fatto, ma altresì su un’accertata e immanente
proclività al delitto del soggetto attivo (ravvisata, nella specie, sulla base delle
modalità particolarmente riprovevoli della sua condotta e delle ulteriori condotte
illecite allo stesso contestate in analoga posizione di garanzia).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte
Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro
300,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 26.11.2015

normativa di sicurezza per detti lavori con riferimento all’installazione di ponteggi

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