Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48268 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48268 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERIGNE SALL N. IL 12/11/1981
avverso la sentenza n. 749/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

14313/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di
Cagliari/Sassari, che il 21.11.12 ha confermato la sua condanna
dal Tribunale di Nuoro 1’11.5.2011, ricorre per cassazione il
cittadino senegalese SALL SERIGNE, a mezzo del difensore avv. S.
Mannironi, enunciando tre motivi:
– violazione dell’art. 337 c.p., difetto e manifesta
illogicità della motivazione, dovendosi escludere nella specie la
configurabilità del reato, “non sembrando” che “quanto emerso in
giudizio” possa consentirlo;

medesimi vizi, perché la condotta attribuita in

sentenza all’imputato sarebbe “inverosimile”;
– la pena sarebbe comunque “sproporzionata”.
1.1

E’

stata

depositata

memoria

a

sostegno

dell’ammissibilità del ricorso.

2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché, a

fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui
punti oggetto dell’impugnazione, i motivi sono al tempo stesso
generici e diversi da quelli consentiti, prospettando solo
censure di fatto, precluse in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

per il delitto di concorso in resistenza continuata, deliberata

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