Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48267 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48267 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
ROSIOVEANU CATALIN N. IL 26/10/1986
NEAGU DANUT N. IL 27/04/1986
BRATU DUMITRU N. IL 25/04/1987
PROFIR CRISTIAN N. IL 26/10/1986
avverso l’ordinanza n. 1273/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del
29/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere non. GIUSEPPE PA Viej-V
le /sgyrtik le conclusioni del PG DOtt.
CLIO 101.
44II

Udit i dife or Avv.;

‘e

i

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso
ordinanza in data 29 aprile 2015 emessa in udienza dal Tribunale di Bergamo in
composizione monocratica, con la quale veniva dichiarato nullo il decreto di
irreperibilità di ROSLOVEANU Catalin, BRATU Dimitru e PROFIR Cristian -con
conseguente nullità degli atti consecutivi dipendenti ex art. 185 c.p.p., e in
particolare del decreto di citazione a giudizio nei confronti dei sunnominati, cui non
era stato dato rituale avviso della conclusione delle indagini- in quanto gli stessi

di nascita.
1.1. – Quale unico motivo, il PM ricorrente deduce violazione della legge
processuale, osservando che nella specie non si è proceduto a ricerche degli
imputati presso lo Stato di nascita in assenza di notizie circa il fatto che essi si
fossero trasferiti o dimorassero nel territorio di quello Stato: invero, precisa il PM,
qualora tale dato sia disponibile deve procedersi ex art. 169 c.p.p., mediante invio
della raccomandata con invito a dichiarare o eleggere domicilio in Italia; e, solo
quando non si abbiano notizie sufficienti per provvedere in tal modo, deve
procedersi a ricerche anche fuori del territorio dello Stat, nei limiti consentiti dalle
convenzioni internazionali. Nella specie, prosegue il PM ricorrente, non emergono
notizie di alcun genere nel senso dell’allontanamento degli imputati dal territorio
dello Stato, né nel senso dell’indicazione, da parte loro, di alcuna precisa località
di dimora e neppure di nascita nello Stato estero. Di tal che le ricerche dei
sunnominati, che avevano condotto alla declaratoria di irreperibilità e alla
conseguente notifica degli atti ai sensi dell’art. 159 comma 2 c.p.p., erano rituali
e conformi a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo.
2. – Con propria memoria, il difensore degli imputati confuta gli argomenti
posti a base del ricorso del PM, deducendo che non tutti gli imputati erano
irreperibili (un quarto imputato, ossia Neagu Danut, era detenuto presso la Casa
Circondariale di Brescia ed aveva domicilio presso la stessa abitazione del
ROSLOVEANU e del BRATU, sì che il PM avrebbe potuto ottenere dallo stesso utili
indicazioni sul luogo di nascita degli imputati) e che un’eventuale rogatoria presso
il Consolato rumeno avrebbe potuto fornire utili elementi al loro rintraccio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della tassatività dei mezzi di
impugnazione e l’ordinanza oggetto di ricorso non è impugnabile, atteso che ciò
non è previsto né nella generale disposizione di cui all’art. 568 c.p.p., né in
alcun’altra disposizione dell’ordinamento.

erano stati dichiarati irreperibili senza che fossero effettuate ricerche nello Stato

D’altro canto, la detta ordinanza essa non costituisce neppure provvedimento
abnorme, e come tale ricorribile per violazione di legge, in quanto non si colloca
al di fuori dell’ordinamento processuale vigente: a prescindere, infatti, dal merito
della decisione -ed in specie dalla sussistenza o meno del vizio ivi ravvisatol’ordinanza con cui è stata ritenuta la nullità del decreto d’irreperibilità relativo agli
imputati, cui il giudice procedente ha fatto conseguire la restituzione degli atti al
pubblico ministero, non è affetta da abnormità -secondo la nozione datane ex
multis da Cass. Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999 – dep. 26/01/2000, Magnani, Rv.

Tavoloni e altro, Rv. 262275, e da Cass. Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014 – dep.
07/07/2014, Pmt in proc. Veccia, Rv. 259830- né sotto il profilo strutturale (che
sussiste allorché il provvedimento, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del
sistema organico della legge processuale), né sotto il profilo funzionale (il che si
verifica quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi
del processo e l’impossibilità di proseguirlo).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.. j,
Così deciso in Roma, il 26.11.2015.

215094, e di recente da Cass. Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 – dep. 20/01/2015,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA