Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48257 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48257 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DEMI MICHELA N. IL 25/08/1967
avverso la sentenza n. 2151/2014 TRIBUNALE di LIVORNO, del
19/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPEPAVICH
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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ricorre
avverso la sentenza in epigrafe, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato,
DEMI Michela veniva condannata alla pena di giorni 10 di arresto ed € 800 di
ammenda -pena dichiarata condizionalmente sospesa- in relazione a reato p. e
p. dagli artt. 186 commi 2 lettera B) e 2 sexies Codice della Strada.

del ricorso in appello ex art. 580 c.p.p., il ricorso del P.M. è comunque
ammissibile, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale
esso conserva la sua natura di impugnazione di legittimità.
2. – Quale unico motivo di ricorso, il P.G. presso la Corte territoriale censura
per violazione di legge l’omessa statuizione del giudice di merito in ordine alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Va premesso che, non risultando proposti avverso la sentenza mezzi di
impugnazione diversi dal ricorso presentato dal P.G., non vi sono le condizioni di
cui all’art. 580 c.p.p. per convertire il ricorso in appello. Il detto ricorso

per

saltum è comunque ammissibile, sulla base delle previsioni generali di cui al
combinato disposto degli artt. 569 comma 1 e 608 ultimo comma c.p.p..
4. – Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, va rilevato che nella sentenza impugnata il giudice di merito non ha
applicato la sanzione sostitutiva accessoria della sospensione della patente di
guida, prevista per l’ipotesi di reato in esame e di cui, nel ricorso, si lamenta la
mancata applicazione.
E’ pertanto fondata la censura relativa all’omessa applicazione della
sanzione amministrativa de qua, in quanto sanzione obbligatoria conseguente al
reato contestato. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente all’omessa applicazione della ridetta sanzione amministrativa, con
rinvio al Tribunale di Livorno, che procederà alla determinazione in concreto della
sanzione stessa.

P.Q.M.

Il P.G. ricorrente premette che, anche nel caso fosse disposta la conversione

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
e rinvia sul punto al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

IL PRESIDENTE

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