Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48253 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48253 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Macrì Francesco n. il 3/11/1991
avverso la sentenza n. 5224/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di
Torino il 16/1/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/11/2015 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Gialanella, che ha
concluso perr3.1c1:14-a
a
rp2t0negrigetto del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 16/1/2015, la corte d’appello di Torino ha integralmente confermato la decisione in data 4/4/2014 con la quale il tribunale di
Aosta ha condannato Francesco Macrì alla pena di giustizia in relazione al reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica, commesso in Chatillon, il 21/3/2013.

2. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di due motivi d’impugnazione.

olazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la
nullità assoluta, mai sanata, del decreto di citazione a giudizio, siccome non ritualmente notificato al difensore di fiducia dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge in
cui sarebbe incorsa la corte territoriale in relazione alla determinazione della pena inflitta all’imputato e alla mancata concessione della sospensione condizionale
della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Dev’essere preliminarmente disattesa la prospettazione del ricorrente in ordine alla pretesa omessa considerazione, da parte della corte territoriale, della
questione concernente la denunciata nullità del decreto di citazione a giudizio
immediato nei confronti del difensore di fiducia dell’imputato.
Al riguardo, osserva il collegio come detto difensore dì fiducia avesse ritualmente preso cognizione del decreto di citazione a giudizio immediato, essendo
stato presente (sia di persona, sia mediante il proprio sostituto processuale, ai
sensi dell’art. 102 c.p.p.) a tutte le udienze del procedimento, ivi compresa quella del 18/12/2013 durante la quale il giudice, rigettata la proposta di applicazione della pena su richiesta, ha disposto il giudizio immediato per l’udienza del
21/3/2014, emettendo il relativo decreto, alla presenza del sostituto ex art. 102
c.p.p. del ridetto difensore (cfr. pag. 3 della sentenza d’appello).

4. Quanto alle restanti censure concernenti la pretesa erroneità della determinazione del trattamento sanzionatorio e dell’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, osserva il collegio come la corte territoriale abbia
proceduto alla determinazione del trattamento sanzionatorio sulla base di un discorso giustificativo logicamente corretto e adeguatamente argomentato, avendo
evidenziato la specifica gravità della condotta dell’imputato, resa palese dall’avere quest’ultimo imboccato contromano l’autostrada percorsa, cagionando un in-

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vi-

cidente stradale che avrebbe potuto avere ben più drammatiche conseguenze in
ragione dell’estrema pericolosità della manovra.
La stessa corte, peraltro, ha sottolineato come la pena base fosse stata individuata dal primo giudice in misura prossima al minimo edittale, e ben distante
dal massimo previsto dalla legge.
Quanto infine all’omessa concessione della sospensione condizionale della
pena, osserva il collegio come la corte d’appello abbia evidenziato in modo corretto sul piano logico e congruo sul piano argomentativo il carattere ostativo del

ragionevole la prevista impossibilità di una prognosi di non recidivanza, tenuto
conto che l’imputato, neppure tre anni dopo la precedente applicazione della pena, non ha esitato a violare nuovamente la legge ponendo a serio rischio la propria e l’altrui incolumità personale.
Si tratta di argomentazioni del tutto pertinenti in relazione alla decisione adottata sui punti controversi, che le generiche censure dell’odierno ricorrente
non valgono a scalfire.

5. Il riscontro dell’integrale infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2015.

precedente penale da cui l’imputato risulta gravato; occorrenza tale da rendere

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