Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48252 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48252 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Galarza Mosquera Jakson Vincente n. il 2/1/1969
Sanchez Callan Fernanda Maritza n. il 2/6/1962
avverso la sentenza n. 5478/2014 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 17/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/11/2015 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Gialanella, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

91\

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 17/12/2014, la Corte d’appello di Milano ha integralmente confermato la decisione in data 11/6/2014 con la quale il tribunale di Milano, tra le restanti statuizioni, ha condannato Galarza Mosquera Jackson e Sanchez
Callon Fernanda Maritza alle pene di giustizia in relazione a taluni episodi di importazione, detenzione e spaccio di cocaina, commessi in Milano tra il giugno del 2003
il maggio del 2004.

trambi gli imputati, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere i giudici del merito riconosciuto la relativa responsabilità penale sulla base di elementi di prova del tutto insufficienti.
Sotto altro profilo, i ricorrenti si dolgono della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per aver escluso il riconoscimento dell’ipotesi di lieve
entità di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90.
Da ultimo, Sanchez Callon Fernanda Maritza censura la sentenza impugnata
per aver escluso il ricorso, nei relativi confronti, di circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi sono infondati.

4. Dev’essere preliminarmente disattesa la doglianza sollevata da Sanchez Callon Fernanda Maritza in relazione al preteso omesso riconoscimento in suo favore
delle circostanze attenuanti generiche, avendo l’imputata usufruito della concessione di dette attenuanti sin dal primo grado di giudizio.

5. Nel merito, con riguardo a ciascuna delle imputazioni sollevate nei confronti
degli odierni ricorrenti, osserva il collegio come la corte territoriale abbia analiticamente proceduto all’esame del contenuto delle conversazioni intercettate, espressamente riproposte in sentenza, dalle quali sono emersi elementi critici d’indole
rappresentativa nel loro complesso pienamente idonei dar conto del pacifico inserimento dei due imputati nell’ambito delle attività dirette a procurare la periodica introduzione, nel territorio dello Stato, di significativi quantitativi di sostanza stupefacente (cocaina) destinati allo spaccio.
La valutazione di tali conversazioni appare condotta dalla corte territoriale sulla
base di criteri informati a indubbia coerenza logica e congruenza argomentativa,
suscettibili di condurre a un plausibile giudizio di responsabilità degli odierni imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, sì da sottrarsi integralmente alle censure sul
punto sollevate nei ricorsi proposti in questa sede.

2

2. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione en-

6. Quanto al contestato diniego dell’ipotesi della lieve entità del fatto, ai sensi
dell’art. 73, co. 5, cit., rileva il collegio come le censure degli odierni ricorrenti debbano ritenersi manifestamente infondate.
Sul punto, è appena il caso di rammentare come questa Corte abbia più volte
ribadito come l’ipotesi del fatto di lieve entità debba essere individuata in base a
un’operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena
al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che
impone – tanto al legislatore quanto all’interprete – la proporzione tra la quantità e

08/03/1995, Rv. 200797).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato l’impossibilità di ricondurre i fatti addebitati agli odierni imputati all’ipotesi di cui
all’art. 73, cc. 5, cit., in ragione delle modalità di commissione dei fatti espressive
di stabilità organizzativa e di abitualità nella condotta criminosa, come tali dimostrative in modo certo dell’esclusione della minima gravità della condotta.
La valutazione della corte distrettuale deve ritenersi esente da censure, atteso
che, in forza del costante orientamento di questa Corte regolatrice, va ribadito come l’ipotesi del fatto di lieve entità (ex art. 73, co. 5, cit.) possa essere riconosciuta
solo in caso di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi,
modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche
uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza
degli altri (Cass. Sez. Un. 21-9-2000, n. 17).
In forza di tali insegnamenti, il giudice del merito, a fronte degli indici di fatto
espressamente richiamati, ha coerentemente e congruamente ritenuto superate le
soglie legislativamente previste per ritenere il fatto di minima offensività.

7. Sulla base di tali premesse, rilevata l’infondatezza delle censure sollevate
dagli odierni ricorrenti, dev’essere pronunciato il rigetto dei ricorsi con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2015.

la qualità della pena e l’offensività del fatto (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 4194 del

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