Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48252 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48252 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO RAFFAELE N. IL 29/09/1984
avverso la sentenza n. 13882/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

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Data Udienza: 26/09/2013

c. c. : 26-9-13

R.G. n. 5652-13

1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il
reato di evasione dagli arresti domiciliari a lui ascritto.
Deduce violazione di legge per la non rituale notifica al difensore
di fiducia degli avvisi relativi alla convalida dell’arresto ed al giudizio
direttissimo.
Denuncia altresì la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la
mancanza ed illogicità della motivazione, in quanto dagli atti del
procedimento sarebbe emerso con evidenza che ricorrevano le
condizioni per la sua assoluzione.
2 .-. Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato
inammissibile per assoluto difetto di specificità. Il ricorrente, in vero,
pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base
della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le
quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto,
della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo
o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato
contestato.
Con il primo motivo di ricorso si propongono censure non
consentite. La richiesta di patteggiamento ha, infatti, sanato eventuali
nullità delle notificazioni per l’udienza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo determinare in euro millecinquecento,
non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
numle.
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Am_r_e
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Così deciso in Roma, in data 26-9 »le n C
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FATTO E DIRITTO

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