Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48251 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48251 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
NITU CRISTINA GABRIELA N. IL 21/08/1967
avverso la sentenza n. 618/2011 TRIBUNALE di PORDENONE, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

i.

camera di consiglio: 26-9-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste impugna per cassazione la sentenza di cui
in epigrafe, che ha applicato a Nitu Cristina Gabriela la pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., secondo la
concorde richiesta delle parti.
Deduce violazione di legge poiché la modifica dell’imputazione, avvenuta a dibattimento già
iniziato, essendo consistita in dettagli irrilevanti, non sarebbe stata idonea a rimettere in termini
l’imputata ai fini della richiesta di applicazione della pena oltre lo sbarramento temporale segnato
dalla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare.
2 .-. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale
in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse
e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art.’ 129 c.p.p. Ne consegue
che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. — la parte non può
rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal
patteggiamento.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile, in quanto lo stesso ricorrente riconosce
l’intervenuta modificazione dell’imputazione e, conseguentemente, la ricorrente è stata rimessa in
termini per chiedere il patteggiamento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cos’ deciso in Roma, in data 26-9-13.

r. g. n. 5645-13

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