Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48249 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 48249 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Alari Nicola n. il 4/3/1990
avverso la sentenza n. 5199/2012 pronunciata dal Tribunale di Bergamo
il 2/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 26/11/2015 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Gíalanella, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
rideterminazione della pena in euro 5.333,00; rigetto nel resto;
udito, per l’imputato, l’avv.to I. Paris del foro di Bergamo che ha concluso per raccoglimento del relativo ricorso.

Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/12/2013, il Tribunale di Bergamo, tra le restanti statuizioni, ha condannato Nicola Alari alla pena di euro 8.000,00 di ammenda, in relazione al reato di guida senza patente (poiché revocata), commesso nelle località della provincia di Bergamo indicate nel capo d’imputazione, il
28.9.2011.

2. Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello

difesa, avendo il giudice a quo negato il rinvio dell’udienza di trattazione della
causa, pur a seguito della contestuale dichiarazione del difensore dell’imputato di
aderire all’astensione di categoria.
Sotto altro profilo, l’imputato si duole dell’erroneità della motivazione dettata dal primo giudice in ordine alla mancata ammissione della celebrazione del
processo nelle forme del rito abbreviato condizionato all’audizione dello stesso
imputato; e tanto, sull’illogico presupposto dell’incompatibilità di tale ultimo incombente con la natura del rito invocato.
Sempre in termini rituali, l’Alari censura la sentenza impugnata per aver violato il principio di necessaria corrispondenza tra l’accusa originariamente sollevata e la decisione di condanna (per l’erronea indicazione della norma di legge violata), nonché per aver omesso di rilevare l’irritualità della mancata prospettazione, alla teste Plebani Augusta (madre della convivente dell’imputato), in occasione della relativa escussione, della prerogativa di avvalersi della facoltà di non
rispondere, ai sensi dell’art. 199 c.p.
Nel merito, l’imputato denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prima istanza riconosciuto la relativa responsabilità sulla base di
elementi istruttori insufficienti, avendo omesso di indicare la prova che lo stesso
fosse effettivamente alla guida dell’autovettura notata dagli agenti di polizia giudiziaria in occasione del fatto in esame, e per aver inflitto una pena del tutto
sproporzionata, rispetto all’effettiva entità del fatto addebitato, immotivatamente
escludendo il ricorso di circostanze attenuanti generiche.
Trasmessi gli atti presso questa Corte di cassazione ai fini dell’esame del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione ad esito dell’odierna discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.

4. Osserva il collegio come questa corte abbia in altra precedente occasione
(Sez. 3, Sentenza n. 27557 del 26/03/2015, Rv. 264018) avuto modo di rilevare

l’imputato censurando il provvedimento impugnato per violazione del diritto alla

come, in tema di dichiarazione di adesione del difensore all’astensione proclamata in sede collettiva, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell’udienza in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dal codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi
dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), c.p.p.; nullità che assume natura assoluta
o a regime intermedio a seconda dei casi esaminati (cfr. Sez. Un., 30 ottobre
2014, n. 15232, Rv. 263021).

lebrata in assenza del difensore (determinando una menomazione del diritto di
difesa della parte), non rilevano nel caso in cui l’udienza sia stata comunque tenuta alla presenza di quello. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione del regime delle nullità processuali, infatti, è la violazione delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato (art. 178 c.p.p., comma 1,
lett. c, c.p.p.), e non già la violazione in quanto tale del diritto del difensore di
partecipare all’astensione collettiva dalle udienze, atteso che tale diritto non è
disciplinato dal codice di rito, con la conseguente mancata previsione di alcuna
nullità in ragione della relativa violazione.
Ne consegue che, qualora il difensore abbia dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata da un organismo di categoria e abbia
poi comunque partecipato all’udienza, le nullità poste a presidio del diritto di difesa non operano, poiché nessuna violazione del diritto di difesa deve ritenersi
verificata (Sez. 3, Sentenza n. 27557 del 26/03/2015, cit.).
Nel caso in esame, secondo quanto puntualmente evidenziato dal giudice a
quo, il difensore dell’Alari, pur avendo avanzato la propria dichiarazione di adesione all’astensione collettiva per l’udienza del 17/9/2012, ha tuttavia successivamente (e regolarmente) presenziato all’udienza stessa, esercitando tutte le facoltà allo stesso assegnate, non denunciando alcuna violazione delle proprie prerogative.
Ne deriva l’accertamento dell’infondatezza del corrispondete motivo di ricorso dell’imputato, attesa la mancata consumazione, nella specie, di alcuna nullità.

5. Parimenti infondata deve ritenersi la censura sollevata dall’imputato con
riguardo alla mancata ammissione al giudizio abbreviato richiesto condizionatamente all’espletamento dell’interrogatorio dello stesso.
Sul punto, varrà evidenziare come l’imputato abbia del tutto trascurato di
specificare in quale misura l’incombente istruttorio indicato quale condizione per
la richiesta del rito abbreviato valesse a proporsi quale strumento di integrazione

Tali principi, tuttavia, mentre operano nel caso in cui l’udienza sia stata ce-

del materiale probatorio già acquisito al fine di assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio.
Al riguardo, è appena il caso di sottolineare come l’integrazione richiesta ai
fini in esame può reputarsi necessaria (e dunque propedeutica ai fini
dell’ammissione del rito alternativo) qualora risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in ordine a un
qualsiasi aspetto della regiudicanda (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12458 del
22/01/2014, in motivazione).

pregiudicare qualunque possibilità di valutazione dell’ammissibilità della richiesta, con la conseguente correttezza della decisione di inammissibilità sul punto
adottata dal giudice a quo.

6. Infondati devono altresì ritenersi i motivi concernenti la violazione del
principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza e quello relativo alle
formalità di escussione della teste Plebani Augusta.
Al riguardo, mentre è appena il caso di evidenziare come, ai fini
dell’identificazione della contestazione dell’accusa, ciò che rileva è la compiuta
descrizione del fatto e non anche l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 22434 del 19/02/2013, Rv. 255772), con
riferimento alla mancata prospettazione, alla teste da escutere, della prerogativa
di avvalersi della facoltà di non rispondere (ai sensi dell’art. 199 c.p.), il giudice
a quo ha correttamente escluso l’applicazione di tale ultima norma, essendo propriamente mancata la prova certa del rapporto di convivenza tra l’imputato e la
teste, con la conseguente mancata integrazione dei presupposti di legge per il
riconoscimento, in favore della Plebani, della prerogativa in esame.

7. Nel merito, il tribunale di Bergamo è pervenuto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato sulla base di un discorso giustificativo adeguatamente elaborato sul piano della coerenza logica e della congruità argomentativa.
Sul punto, rileva il collegio come il giudice di merito abbia coerentemente
evidenziato come la presenza dell’imputato alla guida dell’autovettura identificata dagli operanti fosse stata coerentemente attestata dalla congiunta valutazione
dei riscontri obiettivi costituiti dal rinvenimento dell’autovettura immediatamente
identificata e dalle dichiarazioni della teste Plebani intestataria della stessa (là
dove ha dichiarato come l’automobile fosse utilizzata unicamente dalla figlia e
dall’imputato), unitamente alle dichiarazioni testimoniali dei ridetti operanti che
hanno proceduto all’inseguimento dell’imputato privo di patente di guida (poiché

4

L’assenza di ogni specificazione sul punto, da parte dell’imputato, vale a

precedentemente revocata), confermando di aver chiaramente e distintamente
visto una persona di sesso maschile alla guida dell’autovettura repentinamente e
pericolosamente sottrattasi, mediante la fuga, al controllo di polizia.
Tali considerazioni, pienamente corrette sul piano logico-giuridico e lineari
sul piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di condanna
emesso nei confronti dell’imputato, non emergendo profili di macroscopica illogicità che, soli, rileverebbero in questa sede.

osserva la corte come, con l’odierna impugnazione, il ricorrente abbia invocato
un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini
dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della concreta determinazione della pena.
Con riguardo al punto relativo alla concessione delle attenuanti generiche,
varrà rimarcare come l’esercizio del corrispondente potere discrezionale del giudicante dev’essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato e alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato il rilevante significato
sul punto rivestito dalla circostanza consistita dall’estrema gravità della condotta
e dall’elevatissima pericolosità della stessa.
Si tratta di un richiamo ampiamente giustificativo, tanto del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, quanto della commisurazione concreta
della pena, che le censure in fatto dell’odierno ricorrente non valgono a scalfire.

9. L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione proposti
dall’imputato impongono il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

5

8. Quanto alle restanti doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio,

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/11/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA