Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48248 del 29/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48248 Anno 2015
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TURCI AMBRA N. IL 13/08/1990

avverso la sentenza n. 3735/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE,
del 28/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
vsett– aCeé

e

C

Data Udienza: 29/10/2015

11 Turci

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Siena, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la
responsabilità dell’imputata in epigrafe in ordine ai reati di cui all’articolo 189, commi
6 e 7 del codice della strada commesso il 26 marzo 2011.
La sentenza è stata confermata dalla,eorte d’appello di Firenze

2.1 I reati hanno natura dolosa, implicano la consapevolezza di aver cagionato
danno alla persona. La prova viene induttivamente desunta solo dai danni dell’auto; il
che è ingiustificato.
2.2 Le dichiarazioni rese dalla ricorrente nell’immediato sono autoindiziati ed
inutilizzabili ai sensi degli articoli 63 comma 1 e 350 comma 4 cod. proc. pen. Né può
dedursi volontà4bdicativa dalla scelta del rito.
2.3 Senza motivo è stata negata la non menzione della condanna, trascurando
l’incensuratezza e la giovane età.
2.4 Si richiede infine la messa alla prova allegando la dichiarazione di
disponibilità di una Onlus.

3. Il ricorso è infondato.
3.1 Quanto alla responsabilità, la sentenza considera che l’imputata, alla guida
di un’auto, ha urtato violentemente contro un ciclomotore il cui conducente è stato
sbalzato ed è ricaduto dapprima sul parabrezza e poi in terra. L’auto ha riportato gravi
danni. Tale situazione rende evidente che l’imputata si è resa conto dell’accaduto e si
è volontariamente allontanata commettendo i reati contestati. La fuga è avvenuta ad
elevata velocità. La donna, inoltre, ha nell’immediato reso ai Carabinieri dichiarazioni
lucidamente mendaci, incompatibili con il dedotto disorientamento. Esse sono
utilizzabili nel giudizio abbreviato essendo state rese da soggetto che non ha ancora
assunto la veste di indagato.
Tale apprezzamento è palesemente immune da alcuna censura. Esso è infatti
basato su plurime acquisizioni altamente significative ed è immune da vizi logici. In
modo del tutto congruo si desume la consapevolezza dell’evento lesivo dalla
particolare gravità dell’impatto contro il ciclomotorista. D’altra parte, come ritenuto
dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. V, 12 giugno 2014,
Rv. 262192) nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni
spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché
l’art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l’inutilizzabilità esclusivamente nel
dibattimento.

2. Ricorre per cassazione l’imputata deducendo diversi motivi.

3.2 Per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio la pronunzia considera che
esso è appropriato in considerazione della gravità del fatto e dell’intensità del dolo.
Tale apprezzamento, che fa seguito alla accurata descrizione dei connotati altamente
negativi dell’intera vicenda, reca con implicita evidenza reiezione della richiesta di
concessione del beneficio della non menzione della condanna in relazione alla ritenuta
negatività del comportamento della donna.
3.3 Infine per ciò che riguarda la richiesta di messa alla prova va richiamata la

specifica disciplina transitoria, la richiesta va presentata prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento pure nel caso in cui essa abbia luogo in data anteriore
all’entrata in vigore della legge numero 67 del 2014 (da ultimo Sez. III, 24 aprile
2015 RV 263815).
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.gegue per legge la condanna
al pagamento delle spese processuali.

P q nn

Rigetta il ricorso e condannalfij ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 29 ottobre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco BLAIOTTA)

IL PRESIDENTE
(Carlo

CORTE SUPRE,MA DI CASSAZIONE
LV Se-Aene F-cmde

ormai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte: in assenza di una

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