Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48242 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48242 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ELIA RENATO N. IL 24/09/1962
avverso la sentenza n. 140/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

c. c.: 26-9-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. D’Elia Renato, ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi
confronti in primo grado.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su
motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva
del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di
legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni
difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso
un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo
censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.
Così eciso in Roma, in data 26-9-13.

RG. n. 5463-13

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