Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48238 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48238 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Illibato Luigi, nato a Napoli il 08/04/1966
avverso l’ordinanza del 12/08/2015
del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc.Gen.Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del
ricorso.

1

Data Udienza: 11/11/2015

1.Con ordinanza in data 12/08/2015 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame,
proposta nell’interesse di Illibato Luigi, avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di
Velletri del 29/06/2015, con cui era stata applicata, nei confronti del predetto, la misura
cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv., 110 cod.pen., 73,
comma 1, DPR 309/90.
Premetteva il Tribunale che le indagini avevano preso l’avvio a seguito della denuncia
presentata da Antonini Nella in data 21/01/2013, la quale riferiva che il figlio, Caporali
Leonardo, che faceva consumo di cocaina, era sottoposto a continue richieste estorsive da
parte dei fornitori. Venivano &lora predisposti servizi di osservazione e pedirramento e rff
intercettazione telefonica, da cui emergeva l’attività di spaccio posta in essere da De Carolis
Emilio, nonché il ruolo di Mari Andrea di spaccio al minuto e di Zanghi Fabio che coordinava
l’attività dei singoli spacciatori e manteneva i contatti con le fonti di approvvigionamento (vale
a dire Carpinielio Luciano e Illibato Luigi)
Riportava quindi il Tribunale gli elementi (in particolare le intercettazioni telefoniche) da cui
emergeva la gravità del quadro indiziario nei confronti di Illibato in ordine alle plurime cessioni
di sostanza stupefacente del tipo cocaina riportate nel capo d).
Il contenuto delle intercettazioni, anche se non esplicito, non poteva che riferirsi a forniture
di sostanza stupefacente ed al recupero crediti derivanti da quelle cessioni.
Peraltro, in molti casi, era stato possibile riscontrare il contenuto delle conversazioni con
l’attività di polizia giudiziaria, che aveva comportato anche il sequestro di stupefacente.
Il quadro indiziario era ulteriormente confermato dalle dichiarazioni rese dai consumatori ed
in particolare da fvlacart Lino. Significativa era, in particolare, l’operazione che aveva portato
all’arresto di Ciavardini Paolo e Ricci Anna, e che illuminava il reale significato del contenuto
delle conversazioni.
Secondo il Tribunale sussistevano le esigenze cautelarí di cui all’art.274 lett.c) cod.proc.
peri., essendosi L’attività di illecita cessione di stupefacenti protratta per anni, nonché per La
professionalità e capacità organizzativa volta al reperimento della droga ed al recupero crediti
anche mediante ricorso all’intimidazione ed alla violenza, nonché per i numerosi precedenti
penali. Inoltre l’attività di intimidazione e violenza posta in essere rendeva concreto anche il
pericolo di inquinamento probatorio.
Infine, riteneva il Tribunale che unica misura adeguata fosse quella di massimo rigore,
tenuto conto dei numerosi ed organizzati collegamenti e considerato che spesso l’attività di
spaccio era stata posta in essere anche presso abitazioni.
2. Propone ricorsa per cassazione Illibata Luigi, a mezza del difensore, denunciando fa
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza.
Il Tribunale, pur dando atto che il linguaggio adoperato nelle intercettazioni non era esplicito,
ha ritenuto che„ per le cautele adoperate,. L’oggetto non potesse che riguardare sostanze
stupefacenti (quasi a far coincidere il ricorso ad un linguaggio criptico con lo svolgimento di
attività illecite).
Dalle intercettazioni emerge soltanto che tale Zanghi Fabio aveva un debito con il ricorrente
ed il Carpiniello.
Il Tribunale richiama l’arresto di Ciavardini e le dichiarazioni di Macali a conforto del fatto
che il contenuto delle intercettazioni riguardasse sostanze stupefacenti, senza però spiegare
quale collegamento avessero con il credito in questione. E’ evidente il salto logico in cui incorre
il Tribunale.
Peraltro, il Tribunale omette di considerare che l’unica operazione di polizia avvenuta a
ridosso ed al fine di riscontrare il contenuto delle conversazione si era risolta negativamente,
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine
all’omessa valutazione di elementi probatori favorevoli all’indagato. La difesa aveva depositato
documentazione attestante lo stato di detenzione dell’Illibato dal 12/01/2014 a tutto il mese di
luglio 2014, al fine di dimostrare la estraneità dell’indagato alla cessione di droga a tale
Ciavardini (fatto del 13/02/2014) e l’incidenza negativa su tutta la costruzione indiziaria. Il
Tribunale ha completamente ignorato siffatti rilievi.

2

RITENUTO IN FATTO

Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza._
Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
cessioni di droga a Macali Lino. Il tribunale richiama soltanto le dichiarazioni del predetto
senza far riferimento alle intercettazioni telefoniche (riportate dal Gip da pag.97 a 101
dell’ordinanza) da cui emerge che le conversazioni avvengono tra il Carpiniello ed il Macali in
un periodo, peraltro, in cui l’Illibato era detenuto. A parte il fatto che il Macali fa riferimento ad
attività di cessioni da parte del solo Carpiniello.
Con il quinto e sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art.274 comma 1 lett.a) e
clette esigenze cautetari cft cut atrart,274 comma I tett.c) -, riarr avendo fl Tribunale tenuto
conto dei rilievi difensivi e delle emergenze istruttorie acquisite.
Con il settimo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta adeguatezza della misura di massimo rigore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Va ricordato, preliminarmente, che la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,
nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari
ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito
esclusivo def giudice che ha appticato fa misura e det tribunale det d’esame.
Il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per
verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionì rispetto al fine giustificativo del
pravvedimentcL
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod.proc.pen. e delle esigenze
cautelari di cui all’art.274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduca
nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della
motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di
circostanze esaminate daf giudice di merito (cfr.ex muitis Cass.sez ..I n.1769 dei 23/3f19957
Cass. sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Rv.248698; Cass.sez.F. n.47748 del 11/08/2014, Rv.
261400).
Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi
indizi di calpevalezza, è demandata al giudice di merita “La valuta ione del pesa prabataria”
degli stessi.
Alla Corte di cassazione spetta, però, il compito di verificare “se il giudice di merito abbia
dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che
governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Cass.sez.4 n.22500 del 3/5/2007).
3.Tanto premesso, il Tribunale, dopo aver riportato “alcuni degli elementi indiziari,
estrapolandoli nella parte che interessa etail’ardinanza impugnata” (pa93-42),_ ha respinta la
richiesta di riesame, proposta da Illibato Luigi, sulla base di stringati ed apodittici rilievi.
3.1.Quanto agli indizi di colpevolezza, ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche,
nonostante il ricorso ad un linguaggio prudente e dissimulato, fossero rivelatrici dell’attività dì
spaccio di sostanze stupefacenti e del recupero credito relativi alle cessioni medesime;
precisando che in molti casi il riscontro alle stesse era rappresentato dagli accertamenti di
p.g., che avevano portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti.

3

à

32. Altrettanto apodittica ed apparente è la motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed
alla adeguatezza della misura di massimo rigore, essendosi il Tribunale limitato a far
riferimento genericamente ai “numerosi e organizzati collegamenti di cui l’indagato ha
dimostrato di poter disporre”, senza indicare da quali elementi abbia tratto siffatto
convincimento.
4.L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di
Roma._
I Giudici del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni dell’ordinanza
impugnata, motiveranno adeguatamente, tenendo di quanto in precedenza rilevato.
P.

Q. m.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art.94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigli re est.

Il Presidente

A parte il fatto che, neppure sinteticamente ed a titolo esemplificativo, si dà conto di siffatto
eanvindmenta, nan viene spiegata da quaii elementi venga tratta il eair~enta det
ricorrente nei traffici illeciti, che, secondo lo stesso Tribunale i vedevano come protagonista il
coindagato Carpiniello.
E tanto meno vengono indicati gli accertamenti di p.g. (a riscontro dell’assunto che
effettivamente le conversazioni intercettate avevano ad oggetto sostanze stupefacenti); né se
essi abbiano riguardato proprio l’Illibato.
Il Tribunale ha altresì ignorato completamente che t all’udienza camerale del 12/08/2015, la
difesa aveva depositato documentazione attestante lo stato di detenzione dell’Illibato in epoca
coincidente con alcuni dei periodi oggetto delle imputazioni. Eppure sarebbe stato necessario
stabiftre rincidenza detto stato detentivo e se esso fosse compatibile, in tutto o in parte, con
l’ipotesi accusatoria (con riferimento in particolare alle cessioni di sostanza stupefacente a
Ciavardini Paolo e Macali Lino).
Né, infine, spiega il Riesame il motivo per cui l’arresto di Ciavardini Paolo e Ricci Anna
castkuisca una “straordinaria riscantra” (pag.44- ard.) csafY riferknenta alta posizione
dell’Illibato.

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