Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48237 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48237 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 11/11/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte di Appello di Brescia
avverso la sentenza del 14/04/2015
del G.i.p. del Tribunale di Bergamo
nei confronti di:
Patone Gabriele, nato il 22/10/1994
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Gioacchino Izzo,che ha concruso, chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

1

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i

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14/04/2015 il G.i.p. del Tribunale di Bergamo applicava a Patone
Gabriele, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente
del rito, la pena concordata ex art.444 cod.proc.pen. di mesi 10 di reclusione per il reato di
cui all’art.609 quater cod.pen, ritenuta l’ipotesi di cui al comma 4; pena sospesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2.Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice
ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta. Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex
art.444 cod.proc.pen, le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi
della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.1.Tra í vizi della sentenza che possono, però, essere dedotti con il ricorso per cassazione
rientra certamente quello inerente la mancata applicazione di pene accessorie, previste
espressamente anche nella ipotesi di sentenza ex art.444 cod.proc pen., a nulla rilevando che
esse non abbiano formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti.
Il disposto di cui all’art.445, comma 1, cod.proc.pen. che prevede il divieto di applicare, con
la sentenza che recepisce l’accordo delle parti, pene accessorie, è derogato espressamente
dall’art.609 nonies cod.pen. Il comma 1 ed il comma 2 di quest’ultima norma prevedono,
infatti, che la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444
del codice procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 609 bis, 609 ter, 609
quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies, comportano: l’interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno (comma 1
n.2), e l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché
da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minori (comma 2).
2.2. Il GIP, pur avendo applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui
all’art.609 quater cod.pen., ha omesso di comminare le pene accessorie sopra indicate.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente P.G. non va, invece, disposta la pena
accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all’art.609 nonies comma 1
n.4, essendo stata applicata al Patone una pena inferiore ad anni tre di reclusione.
2.3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, per violazione di legge, limitatamente alla
mancata applicazione delle pene accessorie di cui all’art.609 nonies, comma 1 n.2 e comma 2,
che vanno comminate, stante la loro obbligatorietà, direttamente da questa Corte senza
necessità di rinvio (art.620 comma 1 lett.1).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle
pene accessorie di cui all’art.609 nonies, comma 1 n.2 e comma 2, cod.pen, che commina.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consig ie e est.

Il Presidente

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Brescia, denunciando la
inosservanza dell’art.609 nonies cod.pen., non avendo il G.i.p. disposto l’applicazione delle
pene accessorie previste in termini di obbligatorietà dalla predetta norma ai commi 1 (nn.2 e
4) e 2, anche in caso di sentenza di patteggiamento.

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