Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48235 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48235 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Somma Lucia, nata a Pimonte il 12/08/1971
avverso l’ordinanza del 27/01/2015
del Tribunale di Torre Annunziata
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso, chiedendo il rigetto del
ricorso.

1

Data Udienza: 11/11/2015

1.Con ordinanza in data 27/01/2015 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata revocava il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Somma Lucia con la sentenza
emessa il 16/02/2010 dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist.di Grgnano, irrevocabile il
11/05/2010.
Premetteva il G.E. che, con la sentenza sopra indicata, era stata affermata la responsabilità
penale di Somma Lucia e che il beneficio della sospensione della pena era stato subordinato
alla demolizione «manufatto abusivo nel termine di sessanta giorni dal passaggio in giudicato
della sentenza medesima.
Tanto premesso, rilevava il G.E. che tale termine fosse inutilmente decorso, come accertato
dai Carabinieri di Pimonte in data 23/01/2014.
Irrilevante era il fatto che l’immobile abusivo fosse stato acquisito al patrimonio comunale (il
relativo atto era stato trascritto), in quanto, per giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è espressione
di un potere autonomo e va, comunque, eseguito. Né peraltro risultava che fosse stata
adottata delibera del Comune in ordine all’esistenza di prevalenti esigenze pubbliche in
relazione al manufatto in questione.
2. Ricorre per cassazione Somma Lucia, a mezzo del difensore, denunciando la violazione ed
erronea applicazione dell’art.31 DPR 380/2001, nonché la mancanza e contraddittorietà della
motivazione.
Risulta pacificamente che il bene oggetto dell’ordine di demolizione era stato acquisito al
patrimonio del Comune, tanto che era stato restituito, dopo il dissequestro, alla P.A. La
ricorrente si trova, quindi, nell’impossibilità di eseguire il disposto ordine di demolizione.
La giurisprudenza di legittimità richiamata dal G.E. non è pertinente, in quanto non è in
discussione il potere autonomo del giudice di disporre l’ordine di demolizione, ma l’impossibilità
per il destinatario di eseguire l’ordine medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e va pertanto rigettato
2. A norma dell’art.165 cod.pen. la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all’adempimento di obblighi ed il Giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi debbono essere adempiuti.
E’ pacifico che, nel caso di specie, con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, emessa
11 16/02/2010, passata in giudicato, la sospensione condizionale della pena veniva subordinata
alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato entro sessanta giorni dalla
irrevocabilità della sentenza.
E’ altresì pacifico che il termine assegnato dal Giudice in sentenza era inutilmente decorso,
come accertato dai Carabinieri di Pimonte il 23/01/2014
3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancato adempimento, entro il termine
fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo, cui sia subordinata la concessione del
beneficio di cui all’art.163 cod.pen., determina la revoca della sospensione condizionale, la
quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il
giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è
tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento o dalla inesistenza di cause che lo
rendano impossibile (cfr. Cass.pen. sez. 3 n.10672 del 05/02/2004).
Anche più di recente è stato ribadito che il mancato adempimento, entro il termine fissato,
dell’obbligo di demolizione del manufatto abusivo -cui sia subordinata la concessione della
sospensione condizionale della pena- determina la revoca di diritto del beneficio salva l’ipotesi
di sopravvenuta impossibilità, non essendo attribuito al giudice dell’esecuzione alcun margine
di discrezionalità (cfr. Cass.pen. sez.3 n.32834 del 19/06/2013).

2

RITENUTO IN FATTO

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

4. Correttamente ha poi rilevato il G.E. che l’impossibilità di dare esecuzione all’ordine di
demolizione non potesse certo derivare dall’avvenuta acquisizione del manufatto al patrimonio
del Comune. Anche sul punto la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente consolidata.
L’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è,
invero, incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal
Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un’ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione
consiliare abbia statuito di non dover demolire l’opera acquisita ravvisando l’esistenza di
prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3^ n-1904
del 18.12.2006: n.4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3^, n.
26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Sez. 3^, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). Con la
sentenza n. 37120 del 2005, da ultimo richiamata, si è precisato tra l’altro che:
– L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7,
u.c., (attualmente previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, u.c.), assolvendo ad
un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento
accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere
sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità
amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n.
15, ric. PM in proc. Monterisi). – L’acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata
essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l’ordine demolitorio
impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo..”. Sicchè il privato, ancora nel
possesso dell’immobile, anche se privato della titolarità dello stesso, “potrà ottenere dall’Ente
comunale di eseguire proprio quella demolizione a cui è preordinato il trasferimento della
proprietà all’ente medesimo (Cass. sez. 3 n.4962 del 28/11/2007; sez. 3 n.44444 di
12/01/2012).

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