Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48234 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48234 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAURLI STEFANO N. IL 29/02/1960
avverso la sentenza n. 829/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

R.G. n. 5264-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Maurli Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità per il reato di evasione.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che le censure sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle
doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di
rispondere.
Il ricorso è altresì inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in sede
di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione
della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere
posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno
preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
co deciso in R a, all’udienza del 26-9-13.
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cc: 26-9-13

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