Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48234 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 48234 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Luongo Concetta, nata a Napoli il 03/02/1946
avverso l’ ordinanza del 04/04/2014
del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso, chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 11/11/2015

1.Con ordinanza in data 04/04/2014 il G.E. del Tribunale di Napoli rigettava l’istanza,
proposta nell’interesse di Luongo Concetta, con la quale era stato proposto incidente di
esecuzione avverso l’ingiunzione di demolizione della Procura della Repubblica di Napoli in
relazione alla sentenza emessa in data 18/02/2008 dal Giudice monocratico del Tribunale di
Napoli, irrevocabile il 30/04/2010.
Riteneva il G.E. che correttamente l’ingiunzione a demolire fosse stata notificata alla Luongo,
in quanto dalla documentazione in atti emergeva che Calofiore Nunzia, con l’atto di
compravendita del 28/07/2014, aveva acquistato il solo appezzamento di terreno, sul quale
poi ta ricorrente aveva rearizzato ropera abusiva (p -era ttra netta stessa sentenza di condanna sì
dava atto di una scrittura privata del 09/06/2005, con la quale la Luongo si impegnava ad
acquistare il terreno).
Quanto alla istanza di condono, il G.E. rinviava a quanto già analiticamente argomentato in
prapasita nella sentenza di ~arma..
2.Ricorre per cassazione Luongo Concetta, a mezzo del difensore,denunciando l’inosservanza
o erronea applicazione degli artt.3 e 27 Cost. e degli artt.7 e 8 CEDU.
Con l’incidente di esecuzione era stato evidenziato che l’immobile oggetto dell’ingiunzione di
demolizione fosse di proprietà di Nunzia Calofiore, per cui la demolizione in questione avrebbe
determinato una palese violazione del diritto di proprietà della predetta.
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dell’uomo, il diritto di
proprietà di un terzo incolpevole non può essere leso da una pronuncia di condanna che
disponga la demolizione det bene.
Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, non avendo il G.E. tenuto conto della pendenza della istanza di condono
presentata dalla legittima proprietaria Nunzia Calofiore, con versamento dei relativi oneri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente rilevato che, trattandosi di procedimento ex art.611 cod.proc.pen.,
per a quale non è prevista La partecipazione dei difensore, l’istanza di rinvia r proposta dalravv.
Amedeo Valanzuolo, non può trovare accoglimento.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1. Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti,
tanto che anche il giudice dell’esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità
dello stesso con atti amministrativi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia edilizia, in sede di esecuzione
dell’ardine di dernoliziane- del nlanufatta abusiva, dispasta can La sentenza di condanna al
sensi dell’art.7 L.n.47 del 1985 (ora art.31 DPR 380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi
sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio,
deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono
edilizio all’immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell’istanza da parte di soggetto
legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla
documentazione richiesta; 4) l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell’opera;
5) l’eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita per congruità
dell’oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell’istanza di condono; 7)
la non adozione di un provvedimento cta parte detta P.A. contrastante con rorctine di
demolizione.
Occorre inoltre accertare che sussista la ragionevole previsione di un accoglimento in tempi
brevi della istanza di condono.
2.1.1. Il G.E. ha rinviato sul punto alle analitiche argomentazioni contenute in sentenza; con
il ricorso, oltre a non confutare siffatte argomentazioni, non è stato neppure prospettato che la
richiesta di condono possa trovare accoglimento ed in tempi ragionevoli.

2

RITENUTO IN FATTO

o-

2.2.1. Va comunque evidenziato che l’ordine di demolizione ha natura “reale” per cui
prescinde dalle vicende soggettive del bene in ordine al quale esso è stato disposto. La
giurisprudenza di questa Corte è, sul punto, assolutamente consolidata nel senso che non
assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la
qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa
a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di
utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività
abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica” (cfr.Cass.pen. Sez.3
n.35525 del 24/4/2001). Sicchè è stato ribadito che “L’ordine di demolizione delle opere
abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a
contenuto ripristinatorio e deve pertanto essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che
sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento anche
se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato” (Cass.pen.sez.3 n.47281 del
21/10/2009). Infatti “la natura pubblicistica dell’ordine rende inapplicabile il principio civilistico
della res inter alios acta” (Cass.pen.sez.3 n.801 del 2.12.2010).
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle
ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616
cod.proc.pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Presidente

2.2. Quanto alla dedotta non legittimazione passiva della ricorrente, il G.E. ha già accertato
che la sentenza di condanna era stata emessa nei confronti della Luongo, in quanto ritenuta
responsabile della realizzazione dell’opera abusiva (dalla compravendita del 28/07/2004
risultava infatti che la Calofiore aveva acquistato il solo appezzamento di terreno, che
peraltro la Luongo si era impegnata ad acquistare con scrittura del 09/06/2005).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA