Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4823 del 06/11/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4823 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

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sul ricorso proposto da:
BONGIORNO GIUSEPPE N. IL 14/03/1994
BENINATO FILIPPO N. IL 21/08/1990
avverso la sentenza n. 608/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 06/11/2014

185 Bongiorno e Beninato

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondata quanto al diniego delle attenuanti generiche; con
apprezzamento immune da vizi logici o giuridici l’attenuate è stata negata in considerazione del
precedente specifico e del ruolo direttivo nei fatti.
Peraltro, con motivi aggiunti si invoca l’applicazione della sentenza costituzionale n. 32 del
20114.La deduzione è fondata. Rileva che con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21
febbraio 2006, n. 49. In estrema sintesi, la Corte ha ritenuto che le norme impugnate,
introdotte in sede di conversione del decreto legge, difettino manifestamente di ogni
connessione logico-funzionale con le originarie disposizioni del decreto legge, e debbano per tale
assorbente ragione ritenersi adottate in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del
potere legislativo di conversione ai sensi dell’art. 77, secondo comma, Cost.
Rileva, in particolare, che l’art. 4 bis aveva riscritto l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990,
eliminando la distinzione sul piano sanzionatorio, prevista dalla disciplina previgente, tra le
sostanze stupefacenti incluse in differenti tabelle; ed introducendo un trattamento punitivo
unitario che si è risolto nella diminuzione delle sanzioni previste per le cosiddette droghe
“pesanti” e nell’incremento di quelle previste per le cosiddette droghe “leggere”. La caducazione
della norma in questione comporta che, come espressamente enunciato dalla Corte
costituzionale, tornino a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative
tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche
apportate con le disposizioni caducate. La conseguenza è, per quel che qui interessa, che rivive
l’apparato sanzionatorio precedentemente previsto per l’hashish, più lieve di quello in vigore
all’epoca del fatto. La questione attiene alla legalità della pena; e coinvolge l’applicazione
dell’art. 2 cod. pen. La sentenza va quindi sotto tale riguardo annullata con rinvio alla Corte
d’appello ai fini della rideterminazione della pena.
Pqm
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul
punto alla Corte d’appello di Catania.
Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di
P cc
responsabilità,;
Roma 6 novembre 2014

Il Tribunale di Catania ha affermato la responsabilità degli imputati in epigrafe in
relazione al reato di cui all’art. 73 del d.p.r. n. 309 del 1990. La sentenza è stata confermata
dalla Corte d’appello di Catania.
L’imputazione attiene alla detenzione di oltre un chilogrammo di hashish.

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