Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48229 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48229 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Al Nasser Nasser, nato a El Grin (Siria) il 15/05/1967
avverso la sentenza del 05/05/2014
della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del
ricorso.

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Data Udienza: 11/11/2015

1.Con sentenza del 05/05/2014 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del
Tribunale di Milano, emessa in data 17/12/2012, con la quale Al Nasser Nasser era stato
condannato alla pena dì mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt.56, 515 cod.pen.
Premetteva la Corte territoriale che risultava pacificamente accertato (e neppure contestato)
che l’imputato era stato trovato in possesso, nel suo esercizio commerciale (nella cella frigo),
di 76 confezioni di mortadella e di 44 di prosciutto, sui quali era stato apposto un adesivo con
termine di consumazione posticipato rispetto all’originale.
Tanto premesso e dopo aver richiamato per relationem la sentenza impugnata, riteneva la
Corte territoriale infondati i rilievi difensivi.
L’appellante non aveva mai preso le distanze dall’avvenuta falsificazione della data di
scadenza (e peraltro altri soggetti non avevano alcun interesse in proposito); né erano
necessari ulteriori accertamenti (analisi), neppure richiesti, risultando il reato già integrato
dall’accertata contraffazione.
Il trattamento sanzionatorio applicato risultava adeguato e non ricorrevano elementi di
segno positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.Propone ricorso per cassazione Nasser Al Nasser, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione degli artt.56 e 515 cod.pen., nonché la mancanza o manifesta illogicità della
motivazione.
Con i motivi di appello era stata evidenziata la non configurabilità del reato difettando atti
prodromici alla vendita (la merce rinvenuta era chiusa in alcuni scatoloni e collocata in una
cella frigorifera nei pressi di un cartello indicante “merce non in vendita”).
La Corte territoriale, senza argomentare in ordine a tali specifici rilievi, ha ritenuto che la
mera detenzione di merce contraffatta integrasse il reato contestato.
Con il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione di legge e la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attribuibilità del fatto
all’imputato, fondato su mere supposizioni e, per di più, senza tener conto che nei pressi della
merce vi era un cartello indicante che la stessa non fosse in vendita (il teste, m.11o Rizzielli,
non aveva neppure ricordato se il cartello in questione fosse all’interno o all’esterno della cella
frigo e se in essa vi fosse merce non scaduta).
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla
mancata applicazione della pena pecuniaria e non di quella detentiva (l’art.515 cod.pen.
prevede la pena alternativa).
La Corte territoriale ha omesso di motivare sul relativo motivo di appello, ritenendo
erroneamente che la richiesta riguardasse l’applicazione di sanzione sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
LI primi due motivi di ricorso sono infondati.
2.E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni
si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far
riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorchè, quindi, le due sentenze
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1
n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992,
Rv.191229; Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248
del 7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
Ed è altrettanto pacifico (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008, Bonarrigo,
Rv.241188) che se l’appellante si limiti alla mera riproposizione di questioni di fatto già
adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue
o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben possa motivare per relationem e
trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente

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RITENUTO IN FATTO

2.1.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, rinviando alla sentenza
di primo grado, che aveva già adeguatamente argomentato in ordine all’assunto difensivo, ed
argomentando soltanto in ordine alle specifiche censure sollevate con i motivi di appello.
E, senza alcuna contraddizione o illogicità, ha rilevato che non potesse esservi dubbio
alcuno in ordine alla attribuibilità della contraffazione della merce all’imputato, essendo essa
stata rinvenuta nell’esercizio commerciale del predetto (nello stesso ricorso si riconosce che
l’imputato si era assunto “ogni responsabilità derivante dalla propria posizione all’interno
dell’impresa”-pag.3 ricorso); non potendo certo parlarsi di casualità (era stato apposto un
adesivo con un termine di conservazione diverso) e non avendo altri interesse ad eseguire
quella specifica operazione volta a posticipare il termine di scadenza originale.
2.2. Quanto alla destinazione alla vendita, la Corte territoriale, da un lato, ha richiamato la
motivazione della sentenza di primo grado che aveva già esaurientemente argomentato in
ordine alla destinazione alla vendita della merce (ed in particolare sulla irrilevanza del
“cartello”) e, dall’altro, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in
tema di tentativo di frode nell’esercizio del commercio.
2.3. Il ricorrente, per un verso, richiede una rivisitazione non consentita in questa sede del
materiale probatorio (ed in particolare della testimonianza del Kilo Rizzielli) e, per un altro,
non tiene conto della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non necessità di
atti prodromici alla vendita per la configurabilità del reato di cui agli artt.56 e 515 cod.pen.
Tale giurisprudenza, invero, è andata consolidandosi nel ritenere che il tentativo di frode in
commercio non richieda, ai fini della sua configurabilità, l’effettiva messa in vendita del
prodotto, essendo sufficiente l’accertamento della destinazione alla vendita del prodotto
diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite.
Si è infatti evidenziato (cfr. Cass.pen.sez. 3 n.41758 del 28.10.2010) che “il codice penale
vigente, nel configurare la fattispecie delittuosa del tentativo, ha abbandonato l’antica
distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi del reato, secondo la quale il tentativo era
configurabile solo allorché fosse effettivamente iniziata la fase esecutiva della azione
criminosa, per adottare il diverso criterio, fissato nell’art. 56 c.p., che configura il delitto, nella
forma tentata, ovvero la messa in concreto pericolo del bene protetto dalla norma, allorché
siano posti in essere atti idonei, univocamente diretti a commetterlo. Ai fini dell’accertamento
del tentativo deve, pertanto, tenersi conto della idoneità degli atti posti in essere e della loro
univocità nella direzione della commissione del reato. Il requisito della univocità deve
consistere nella presenza di elementi fattuali in base ai quali possa affermarsi con sostanziale
certezza che la condotta posta in essere era diretta alla commissione del reato, di cui si
configura il tentativo. Deve, pertanto, essere accertato il compimento di atti che, anche per gli
elementi circostanziali che li connotano, evidenzino il progetto criminoso perseguito dall’agente
e che lo stesso non si esaurisca in un mero proposito. Il requisito della idoneità si configura
allorché l’azione posta in essere sia tale da dimostrare, mediante un giudizio da effettuarsi ex
ante, la sua capacità potenziale di produrre l’evento che la norma penale mira ad impedire. Il
pronostico circa la verificazione dell’evento, quale conseguenza dell’azione posta in essere,
deve attingere al requisito della rilevante probabilità, secondo l’id quod plerumque accidit,
prescindendo dalla valutazione dell’intervento di elementi ignoti al momento in cui è stata
posta in essere la condotta criminosa che possano vanificarne l’esito. In applicazione di tali

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infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state
specificamente censurate dall’appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606
comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del gravame si limiti “a respingere tali censure e a
richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi
carico di argomentare sulla fallacia e inadeguatezza o non consistenza del motivi di
Impugnazione”. (così anche Cass. Sez. 6 n.49754 del 21.11.2012, Casulli, Rv.254102; Cass.
sez. 6 n.28411 del 13.11.2012, Santapaolo, Rv.256435).
Anche più di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione
“per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente
esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. sez. 2 n.30838 del 19.3.2013, Autieri,
Rv.257056).

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3. Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.
Con i motivi di appello (secondo motivo), oltre a richiedersi il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, si lamentava l’erronea applicazione, da parte del primo
giudice, della pena detentiva invece di quella pecuniaria (il reato di cui all’art.515 cod.pen. è
sanzionato infatti con pena alternativa).
La Corte territoriale ha effettivamente equivocato sul motivo di appello, ritenendo che si
trattasse di richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva (tanto che l’ha rigettata
assumendo che essa non era stata neppure richiesta in primo grado).
Si trattava, invece, di censura mossa alla decisione del primo giudice che aveva optato, nel
comminare la pena, per quella detentiva.
Il motivo di appello in questione non è stato, quindi, esaminato, per cui si impone
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Milano.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
Il Consigliere est.

Il Presidente

principi di diritto è stato, perciò, da tempo affermato da questa Corte, in relazione al reato di
frode in commercio, che per la configurabilità del tentativo non occorre l’inizio di una trattativa
con il potenziale acquirente, essendo sufficiente che sia accertata la destinazione alla vendita
del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite,
(sez. un. 25.10.2000 n. 28, Morfei, RV 217295). E’ stata così ritenuta sussistente la fattispecie
del tentativo di frode in commercio nell’ipotesi di deposito nel magazzino di una ditta esercente
la vendita all’ingrosso di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle
indicate sulle confezioni, in quanto dimostrativo della successiva immissione nel circolo
distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite,
(cfr. sez. 3^, 18.12.2008 n. 3479 del 2009, Urbani ed altro, RV 242288). Analogo principio di
diritto è stato affermato con riferimento all’ipotesi della detenzione di prodotti di qualità
diversa da quella indicata sulle confezioni nei magazzini di un’azienda produttrice, allorché tale
azienda produca esclusivamente merce destinata alla vendita, (sez. 3^, 5.11.2008 n. 1454 del
2009, Frescobaldi, RV 242263). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che la
detenzione per la vendita di prodotti diversi per origine, provenienza, qualità o quantità
integra il tentativo di frode in commercio di cui all’art.515 c.p. (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n.1061
del 3.12.2010; Sez.3 n.37058 del 28.9.2011; Sez. 3v n.45916 del 18.9.2014).

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