Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48228 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 48228 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Banchi Simona, nata a Parigi il 28/11/1965
avverso la sentenza del 08/01/2014
della Corte di Appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P. M., in persona del Sost. Proc.Gen.Marilia Di Nardo,
che ha concluso, chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
udito il difensore, aw. Attilio D’Amico, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/11/2015

1.La Corte di Appello di Roma, con sentenza del – 08/01/2014, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 24/04/2012, con la quale Simona Banchi era
stata condannata per il reato di cui all’art.10 bis D.L.vo 74/2000 (“perché, nella qualità di
legale rappresentante della Angeli Custodi Management s.r.l. con sede legale in via Giolitti
n.287, non versava nei termini previsti per la dichiarazione annuale di sostituto di imposta
(mod.770) ritenute alla fonte relative ad emolumenti erogati nell’anno di imposta 2005 per
l’ammontare complessivo di euro 146.430,00”), riduceva, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta in primo grado a mesi quattro di reclusione,
confermando nel resto.
Assumeva la Corte territoriale che i motivi di appello, in tema di responsabilità, fossero
infondati, emergendo dalle risultanze processuali che l’imputata, per l’anno 2005, non aveva
versato le ritenute operate come sostituto di imposta (quali risultanti dalla stessa dichiarazione
fiscale presentata), benchè sollecitata dagli uffici finanziari.
Infondata, altresì, era l’eccezione di prescrizione, in quanto il reato si era perfezionato,
trattandosi di società di capitali, alla data del 30 settembre 2006 (termine ultimo per il
versamento).
Potevano, però, essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per lo stato di
incensuratezza e l’occasionalità della condotta criminosa.
2.Ricorre per cassazione Simona Banchi, a mezzo del difensore, eccependo la nullità del
decreto di citazione per il giudizio di appello (mancando esso degli elementi essenziali della
“vocatìo in ius”) e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per omessa declaratoria di
prescrizione.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il reato si era perfezionato alla
data del 31/05/2006 (termine fissato per il versamento delle ritenute relative all’anno 2005).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Rileva il Collegio che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L.vo n.158/2015, la soglia di
punibilità prevista in relazione all’art.10 bis D.L.vo 74/2000, è di euro 150.000,00 (in
precedenza era di 50.000.00).
Tale modifica legislativa trova applicazione, in ordine ai procedimenti pendenti, a norma
dell’art.2 cod. pen.
Secondo la contestazione le ritenute, delle quali la ricorrente ha omesso il versamento,
ammontano ad euro 146.430,00, e, quindi, sono inferiori alla nuova soglia di punibilità.
Va, pertanto, emessa, ai sensi dell’art.129, comma 1, cod.proc.pen. immediata declaratoria
di non punibilità per insussistenza del fatto.
2. Per completezza va rilevato, che, a parte la genericità ed infondatezza dell’eccezione di
nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello (facendosi in esso riferimento preciso
alla sentenza impugnata), l’obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità
sarebbe, comunque, incompatibile con un annullamento con rinvio.
Questa Corte, in relazione alla declaratoria di prescrizione, si è costantemente pronunciata
nel senso che qualora già risulti la causa estintiva del reato non sono rilevabili le nullità anche
di ordine generale, perchè il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio della
immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.Cass.pen.sez.5 n.39217 dell’11.7.2008).
Anche per Cass.sez. 6 n. 21459 del 26.3.2008, la contestuale ricorrenza nel giudizio di
cassazione di una causa estintiva del reato e di una nullità, anche assoluta, determina la
prevalenza della prima, per effetto del principio della immediata declaratoria di cause di non
punibilità, sancito dall’art.129 c.p.p. (conf. Cass. Pen. Sez. 3 n.1550 dll’1.12.2010).
A maggior ragione siffatto principio trova applicazione in presenza di un proscioglimento nel
“merito”.

2

RITENUTO IN FATTO

,

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma il 11/11/2015
I Presidente

Il Consigl r est.

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