Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48226 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48226 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBASSI LEHEDI N. IL 26/11/1984
avverso la sentenza n. 301323/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del
25/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

c. c.: 26-9-13

R.G. n. 5146-13

Abassi El Hedi ricorre per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i
reati a lui ascritti.
Lamenta la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la mancanza ed
illogicità della motivazione, in quanto dagli atti del procedimento
sarebbe emerso con evidenza che ricorrevano le condizioni per la sua
assoluzione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto
difetto di specificità dei motivi addotti a sostegno. Il ricorrente, in
vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni
per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da
lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto,
della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo
o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato
contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Coli ì deciso in Rqma, in data 26-9-13.
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FATTO E DIRITTO

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