Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48225 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48225 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEMENZATO RENZO N. IL 17/11/1955
avverso la sentenza n. 301812/2012 TRIBUNALE di VENEZIA, del
20/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

A

FATTO E DIRITTO
1.-. Semenzato Renzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata (resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena secondo la concorde richiesta delle
parti), deducendo “violazione di legge” in ordine alla mancata applicazione del beneficio della
sospensione condizionale della pena.
2.-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze , sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si osserva
che il ricorso propone una censura del tutto destituita di fondamento, atteso che il giudice,
nell’applicare la pena concordata, non era tenuto ad alcuna motivazione sulla mancata concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena, non facente parte dell’accordo fra le parti
(Cass. I cc. 18.03.1993, n. 1155).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1500
(millecinquecento).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso, in data 26-9-13.
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IN CAN C LERIA

– 3 llfC 2013
Il Fundonerio GiAiziario

camera di consiglio: 26-9-13
r. g. n. 5135-13

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