Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48221 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48221 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORONESE ROMEO N. IL 25/11/1952
avverso la sentenza n. 1617/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

cc: 26-9-13

FATTO E DIRITTO.
1 Coronese Romeo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
con la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per il reato di
evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce violazione di legge per la mancata rinnovazione della istruzione
dibattimentale mediante la audizione di alcuni testimoni.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censura è
formulata in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle
ragioni per le quali si sarebbe dovuto procedere alla richiesta istruzione
dibattimentale. A parte il fatto che i Giudici di merito hanno convenientemente
motivato in ordine alla superfluità della richiesta.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-9-13.

R.G. n. 5081-13

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