Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48220 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48220 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARO MARCELLO N. IL 06/10/1964
avverso la sentenza n. 14253/2005 CORTE APPELLO di CATANIA,
del 13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/09/2013

cc: 26-9-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Faro Marcello ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo di
evasione. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento alla entità della pena inflitta,
ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del
ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà
esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente
illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le
deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun
modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 26-9-13.

R.G. n. 5061-13

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