Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4822 del 06/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4822 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAFOUANI ABDERRAHIM N. IL 26/09/1986
avverso la sentenza n. 436/2014 TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
del 19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 06/11/2014

26900/2014
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non
consentiti.
Il c.d. patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e sgg cpp, è un istituto
processuale in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si
accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla
concorrenza e valutazione delle circostanze e sulla congruità della pena
patteggiata.
Sulla base di tale accordo, il sindacato del giudice non ha la stessa
ampiezza prevista qualora si proceda al giudizio ma è limitato alla
valutazione sull’esistenza, che deve apparire evidente, di una delle cause
di non punibilità previste dall’art. 129 cpp e ad un giudizio di congruità sul
trattamento sanzionatorio. L’imputato riceve dall’accettazione del rito un
consistente vantaggio in termini di riduzione della pena.
Attese le peculiarità dell’istituto è pacifica la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui rapplicazione concordata della pena postula la rinunzia
a far valere qualunque eccezione di nullità, anche ssoluta, diversa da
quelle attinenti alla richiesta di atteggiamento ed al consenso ad essa
prestato (tra le altre sez. H 29.1.2008 n.6383 Rv. 239449).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del
procedimento nonché del versamento di una somma in favore delle cassa
delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo
fissare, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n.186 del 2000,
in euro 1.500,00.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento di 1.500,00 euro in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.11.2014

Avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia , di applicazione della
pena su richiesta delle parti per due reati di furto, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato Safouani Abderrahim; deduce violazione di norme
processuali in quanto si è disposto di procedere con rito direttissimo
anche per il reato di cui al capo b) per il quale mancavano le condizioni
legittimanti tale rito.

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